Art. 26.
                    Contratti a tempo determinato
  1.  Al  fine  di  sviluppare le attivita' di ricerca, l'Universita'
puo'  stipulare  contratti  a  tempo  determinato  con  studiosi/e ed
esperti/e  di  comprovata  qualificazione professionale e scientifica
anche  di cittadinanza straniera. Puo' altresi' stipulare contratti a
tempo   determinato  con  giovani  dottori/dottoresse  di  ricerca  o
esperti/e  in  possesso  di  adeguata preparazione. Tali contratti di
diritto  privato  sono  rinnovabili  e  non  danno luogo a diritti in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
  2.  L'attivazione  di  questi  contratti  avviene  su  proposta dei
consigli di facolta' interessati.