(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 26)
                              Art. 26. 
                          Operazioni d'asta 

 
  Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti il  presidente  dichiara
aperta, l'asta. 
  I  concorrenti  debbono  esibire  al  presidente   il   certificato
d'iscrizione  nell'albo  degli  esattori  e  la  prova  del  deposito
effettuato a garanzia delle offerte e dichiarare che  non  sussistono
cause di incompatibilita'. 
  Le  offerte  possono  essere  presentate  anche  da  rappresentanti
speciali muniti di procura risultante da atto pubblico o da scrittura
privata  autenticata.  Non  sono  ammesse  offerte  per  persona   da
nominare,   offerte   condizionate,   offerte   espresse   in    modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta ne' offerte
di ribassi inferiori ad un centesimo. 
  L'asta e' dichiarata deserta  quando  non  siano  state  presentate
offerte da almeno due concorrenti.