Art. 26. Operazioni d'asta Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti il presidente dichiara aperta, l'asta. I concorrenti debbono esibire al presidente il certificato d'iscrizione nell'albo degli esattori e la prova del deposito effettuato a garanzia delle offerte e dichiarare che non sussistono cause di incompatibilita'. Le offerte possono essere presentate anche da rappresentanti speciali muniti di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, offerte condizionate, offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta ne' offerte di ribassi inferiori ad un centesimo. L'asta e' dichiarata deserta quando non siano state presentate offerte da almeno due concorrenti.