Art. 26.
                        Disposizioni generali

  Oltre  all'attivita'  svolta  dagli  enti  autonomi  lirici e dalle
istituzioni  concertistiche  assimilate, possono essere sovvenzionate
nel    territorio    della    Repubblica    manifestazioni   liriche,
concertistiche, corali e di balletto.
  Le  sovvenzioni  sono  assegnate  con  decreto  del Ministro per il
turismo  e  per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la
musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto
dell'importanza  delle  localita',  degli  interessi turistici, degli
indici  di  affluenza  del  pubblico  e  delle  esigenze  delle  zone
depresse.