Art. 26.
                       (Contributi sindacali)

  I  lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere
opera   di   proselitismo   per   le  loro  organizzazioni  sindacali
all'interno  dei  luoghi  di  lavoro,  senza  pregiudizio del normale
svolgimento dell'attivita' aziendale.
  Le   associazioni   sindacali   dei  lavoratori  hanno  diritto  di
percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i
lavoratori  intendono  loro  versare,  con  modalita'  stabilite  dai
contratti  collettivi  di  lavoro, che garantiscano la segretezza del
versamento   effettuato   dal   lavoratore  a  ciascuna  associazione
sindacale.
  Nelle  aziende  nelle quali il rapporto di lavoro non e regolato da
contratti  collettivi,  il  lavoratore  ha  diritto  di  chiedere  il
versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.