Art. 26. 
                         (Congedo per cure) 
 
  Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta
una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo'
essere concesso ogni anno  un  congedo  straordinario  per  cure  non
superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa  autorizzazione
del medico provinciale.