Art. 26.
              Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

  Le   disposizioni  degli  articoli  21  e  seguenti  devono  essere
osservate,  in  relazione  al  maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente  alla  registrazione  di  cui  agli  articoli 23 e 24
l'ammontare  imponibile  di  un'operazione  o  quello  della relativa
imposta   viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
  Se   un'operazione   per   la   quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente  alla  registrazione  di  cui  agli articoli 23 e 24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,    in   conseguenza   di   dichiarazione   di   nullita',
annullamento,   revoca,   risoluzione,  rescissione  e  simili  o  in
conseguenza   dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti  previsti
contrattualmente,  il  cedente  del bene o prestatore del servizio ha
diritto  di  portare  in  detrazione  ai sensi dell'art. 19 l'imposta
corrispondente  alla  variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
Il  cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione
ai  sensi  di  quest'ultimo  articolo, deve in tal caso registrare la
variazione  a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto
alla  restituzione  dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a
titolo di rivalsa.
  Le  disposizioni  del comma precedente non possono essere applicate
dopo  il  decorso  di  un  anno  dalla  effettuazione dell'operazione
imponibile   qualora  gli  eventi  ivi  indicati  si  verifichino  in
dipendenza  di  sopravvenuto  accordo  fra  le parti e possono essere
applicate,  entro  lo  stesso  termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze    della    fatturazione    che    abbiano   dato   luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.