Art. 26.
               Denuncia e decorrenza delle variazioni



Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma
dell'art.  25  devono  essere denunciate dal contribuente all'ufficio
tecnico  erariale.  Nella  denuncia devono essere indicate la partita
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste
riguardano  porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione
grafica del frazionamento.

Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati
i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale
anno.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono
verificati  i  fatti  indicati  nel  secondo comma dell'art. 25 se la
denuncia   e'   stata   presentata  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui
e' stata presentata.

Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25
hanno  effetto  dall'anno  successivo  a  quello di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale.