Art. 26. Denuncia e decorrenza delle variazioni Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata. Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.