(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 26)
                              Art. 26. 
               Sale e luoghi per riunioni e spettacoli 
 
 
  Al fine di  consentire  la  piu'  ampia  partecipazione  alla  vita
associativa, ricreativa  e  culturale,  nelle  sale  per  riunioni  o
spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno  una
zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o
impedite capacita' motorie. 
  Tale zona deve avere i seguenti requisiti: 
    essere  raggiungibile  preferibilmente   mediante   un   percorso
continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore  in  alternativa
ad un percorso con scale; 
    essere dotata di un congruo numero di  stalli  liberi  di  facile
accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone
utilizzanti sedie a rotelle. 
  Per le persone utilizzanti sedie a rotelle  gli  stalli  liberi  ad
essi riservati devono essere in numero pari  ad  un  posto  per  ogni
quattrocento o frazione di quattrocento posti normali. 
  Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: 
    lunghezza 1,20 - 1,40 m; 
    larghezza 1,10 m; 
    spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra  di  uscita,
di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00
m; 
    il pavimento dello stallo deve essere orizzontale. 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               COSSIGA