Art. 26. 
Contratti    con    tecnici     per     l'uso     di     attrezzature
         scientifico-didattiche di particolare complessita' 
 
  Nei limiti dei  fondi  appositamente  stanziati  dal  Consiglio  di
amministrazione  nel  bilancio  delle  Universita'  il  rettore,   su
designazione dei consigli di facolta'  d'intesa  con  i  docenti  dei
Dipartimenti, ove costituiti,  o  degli  istituti  interessati,  puo'
stipulare contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  per
prestazioni   professionali   relative   all'uso   di    attrezzature
scientifico-didattiche  di  particolare  complessita',  con  tecnici,
anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso  di  moderne
apparecchiature, per l'apprendimento  delle  lingue  straniere  e  le
relative conversazioni. 
  Le deliberazioni delle facolta' debbono essere motivate  in  ordine
alle   effettive   particolari   esigenze   che   richiedono,   nella
impossibilita'  di  provvedere   con   personale   dell'Ateneo   gia'
addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto. 
  La      particolare      complessita'      delle       attrezzature
scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione
il quale costituisce a tal  fine  apposite  commissioni  di  esperti,
anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'. 
  Il contratto determina le prestazioni professionali  e  i  compensi
relativi; non puo' essere stipulato per un periodo  superiore  a  tre
anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico. 
  I titolari dei contratti di cui  al  presente  articolo  non  hanno
compiti di  docenza  universitaria,  possono  eventualmente  svolgere
compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso
l'Universita'. 
  I  contratti  di  cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
trattamento assistenziale e previdenziale. 
  L'Universita'  provvede  alla  copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni.