Art. 26. Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita' Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Universita' il rettore, su designazione dei consigli di facolta' d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature, per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni. Le deliberazioni delle facolta' debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia' addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto. La particolare complessita' delle attrezzature scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non puo' essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso l'Universita'. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Universita' provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.