Art. 26.
    Regioni e Cassa per la formazione della proprieta' contadina

  Alle  provvidenze  di  cui  agli  articoli  24  e  25 provvedono le
regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la
Cassa  per  la  formazione della proprieta' contadina, ai termini del
decreto  legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni
ed   integrazioni.  La  Cassa  per  la  formazione  della  proprieta'
contadina opera direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo,
in  conformita' a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio
1965, n. 590, e successive modifiche.
  Qualora   i   terreni   siano  stati  acquistati  con  l'intervento
finanziario  della  Cassa,  le  spese  inerenti  alle  trasformazioni
fondiarie  potranno  essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo
debito  ancora  in  essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei
terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi,
sempre  per  la  esecuzione  di  opere di miglioramento fondiario, di
mutui   a  tasso  agevolato,  la  Cassa  e'  autorizzata  a  prestare
fidejussione  agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla
concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.