ART. 26.
                (Assistenti del ruolo ad esaurimento)

  Le  assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge
9  agosto  1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio,
che  non  abbiano  conseguito  la  abilitazione  nell'ultimo concorso
ordinario  espletato  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente
legge,  conseguono  l'abilitazione  mediante colloqui da indire negli
anni 1982 e 1983.
  Il  colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita' previste,
per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.
  Le  predette  assistenti  sono  nominate nei ruoli degli insegnanti
delle scuole materne statali secondo le modalita' e con le decorrenze
stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
  L'assegnazione  della  sede  sara'  disposta,  contestualmente alla
nomina,   nell'ambito   provinciale,  con  precedenza  rispetto  agli
insegnanti  da  immettere  in  ruolo  con  la medesima decorrenza per
effetto della presente legge.