ART. 26. (Assistenti del ruolo ad esaurimento) Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito la abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983. Il colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita' previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2. Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalita' e con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463. L'assegnazione della sede sara' disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.