ART. 26.

  Il  pubblico  ministero,  i  coniugi adottanti ed il tutore possono
impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta
giorni  dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni
della corte d'appello.
  La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove  occorra,  le  persone  indicate  nell'articolo  25, primo comma,
effettuato  ogni  altro  accertamento e indagine opportuni, decide in
camera di consiglio, con decreto motivato.
  Avverso  il  decreto della corte d'appello e' ammesso, entro trenta
giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
  Il  provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e'
trascritto  a  cura  del  cancelliere  del tribunale per i minorenni,
entro   il   decimo   giorno   successivo  a  quello  della  relativa
comunicazione,  sul  registro  di  cui  all'articolo  18 e comunicato
all'ufficiale  di  stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di  nascita  dell'adottato.  A  questo  effetto,  il  cancelliere del
giudice   dell'impugnazione   deve  inviare  immediatamente  apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.