ART. 26. (Trattamento economico e assicurativo) 1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato puo' essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale. 3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a). 4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. 5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi. 6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonche' di una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.