ART. 26. 
               (Trattamento economico e assicurativo) 
 
  1. Il personale di cui all'articolo 17,  lettera  c),  assunto  con
contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  puo'   essere
utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente  con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il  Ministro
del tesoro. 
  2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni  generali  del
contratto  e  il  trattamento  economico  spettante  per  le  diverse
qualificazioni del suddetto personale. 
  3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile  al
trattamento del personale di  corrispondente  qualificazione  tecnica
inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a). 
  4.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  e'  iscritto,  a   carico
dell'amministrazione o dell'ente  assuntore  alle  assicurazioni  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
nonche'  all'assicurazione  per  le  malattie,   limitatamente   alle
prestazioni sanitarie. 
  5. I rapporti assicurativi di cui al  comma  4,  sono  regolati  da
apposite  convenzioni  concluse  dall'amministrazione   o   dall'ente
assuntore con gli istituti assicurativi. 
  6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati  ad  apposite
retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con  decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri. 
  7. Con apposita convenzione da stipulare con  l'Istituto  nazionale
delle assicurazioni, l'amministrazione o  l'ente  assuntore  provvede
inoltre ad assicurare la  liquidazione  di  un  equo  indennizzo  per
lesioni della integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi  o  da
infermita' contratte durante il servizio o  per  causa  di  servizio,
nonche' di una indennita' per il caso di morte durante il servizio  o
per causa di servizio, da corrispondere agli  aventi  diritto  o,  in
mancanza di  essi,  ad  altra  persona  designata  dal  dipendente  a
contratto.