ART. 26. 
           (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) 
 
  1. Nell'ambito  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri   e'   istituito   il   dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, che sostituisce  la  direzione  generale
delle informazioni,  dell'editoria  e  della  proprieta'  letteraria,
artistica e scientifica e subentra nell'esercizio  delle  funzioni  a
questa spettanti. 
  2. All'organizzazione del dipartimento si provvede  in  conformita'
al coma 3 dell'articolo 21. 
  3. Il relativo ruolo del  personale  si  aggiunge  a  quello  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.