Art. 26.
 
                       (Sanzioni disciplinari)
 
  1.  All'iscritto  nell'albo  che  si  renda  colpevole  di  abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si  comporti
in  modo  non  conforme  alla  dignita'  o al decoro professionale, a
seconda della gravita' del fatto, puo' essere inflitta da  parte  del
consiglio  regionale  o  provinciale  dell'ordine  una delle seguenti
sanzioni disciplinari:
   a) avvertimento
   b) censura
   c)  sospensione  dell'esercizio  professionale  per un periodo non
superiore ad un anno;
   d) radiazione.
  2.   Oltre  i  casi  di  sospensione  dall'esercizio  professionale
previsti dal codice penale, comporta  la  sospensione  dall'esercizio
professionale  la  morosita'  per  oltre  due  anni nel pagamento dei
contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione  non  e'
soggetta  a  limiti  di  tempo  ed  e' revocata con provvedimento del
presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto  dimostra  di
aver corrisposto le somme dovute.
  3.  La  radiazione e' pronunciata di diritto quando l'iscritto, con
sentenza passata in giudicato, e' stato condannato a  pena  detentiva
non inferiore a due anni per reato non colposo.
  4.  Chi e' stato radiato puo', a domanda, essere di nuovo iscritto,
nel caso di cui al comma 3,  quando  ha  ottenuto  la  riabilitazione
giusta le norme di procedura penale.
  5.  Avverso  le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
l'interessato puo' ricorrere a norma dell'articolo 17.