Art. 26. (Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo) 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorita' di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge.