Art. 26. 
    (Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo) 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' costituito  il  Comitato  nazionale  per  la
difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli  organi
dell'Autorita' di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge.