(Norme-art. 26)
                               Art. 26 
(Nomina  del  difensore  nei  casi   di   uso   di   lingua   diversa
                           dall'italiano) 
  1. Anche nei casi  di  uso  di  lingua  diversa  dall'italiano  nel
procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di
nominare il difensore senza alcun limite derivante  dall'appartenenza
etnica o linguistica dello stesso. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del  codice,  quando
cio' serve ad assicurare  l'effettivita'  della  difesa,  l'autorita'
giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare
il sostituto del difensore a  norma  dell'articolo  97  comma  4  del
codice,  tiene   conto   dell'appartenenza   etnica   o   linguistica
dell'imputato.