Art. 26. 
                          (Unioni di comuni) 
1. In previsione di una loro fusione, due o piu'  comuni  contermini,
appartenenti alla stessa  provincia,  ciascuno  con  popolazione  non
superiore  a  5.000  abitanti,  possono  costituire  una  unione  per
l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi. 
2. Puo' anche far  parte  dell'unione  non  piu'  di  un  comune  con
popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti. 
3. L'atto costitutivo ed il regolamento  dell'unione  sono  approvati
con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a  maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. 
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il  presidente,
che sono eletti secondo le norme di  legge  relative  ai  comuni  con
popolazione pari a quella  complessiva  dell'unione.  Il  regolamento
puo'  prevedere  che  il  consiglio  sia   espressione   dei   comuni
partecipanti alla unione e ne disciplina le forme. 
5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli  organi  e
dei servizi da unificare, nonche'  le  norme  relative  alle  finanze
dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. 
6. Entro dieci anni dalla costituzione  dell'unione  deve  procedersi
alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga  alla
fusione, l'unione e' sciolta. 
7. Alla  unione  di  comuni  competono  le  tasse,  le  tariffe  e  i
contributi sui servizi dalla stessa gestiti. 
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono
alla  erogazione  di  contributi  aggiuntivi  a  quelli   normalmente
previsti per i singoli comuni. In caso di  erogazione  di  contributi
aggiuntivi, dopo dieci anni dalla  costituzione  l'unione  di  comuni
viene costituita in comune con legge regionale,  qualora  la  fusione
non sia stata deliberata prima  di  tale  termine  su  richiesta  dei
comuni dell'unione.