Art. 26. 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono  pubblicati,
secondo le modalita' previste dai singoli ordinamenti, le  direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che  dispone  in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli  obiettivi,  sui
procedimenti di una pubblica  amministrazione  ovvero  nel  quale  si
determina  l'interpretazione  di  norme  giuridiche  o   si   dettano
disposizioni per l'applicazione di esse. 
  2. Sono altresi' pubblicate, nelle  forme  predette,  le  relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in  generale,  e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni  attuative  della
presente legge e a tutte le  iniziative  dirette  a  precisare  ed  a
rendere effettivo il diritto di accesso. 
  3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia  integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati  nel  predetto  comma  1
s'intende realizzata. 
 
          Nota all'art. 26: 
             - La legge  n.  839/1984  reca:  "Norme  sulla  Raccolta
          ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana  e
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".