Art. 26. 
                    (Ricostruzione della carriera 
                  di talune categorie del personale) 
  1. Gli appuntati del Corpo degli agenti  di  custodia,  arruolatisi
dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in
quelle partigiane, possono a domanda, da presentarsi  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ottenere  la
reintegrazione  nella  posizione  di  sottufficiale  per   il   grado
rivestito prima dell'arruolamento,  con  diritto  alla  ricostruzione
della carriera ai sensi dell'articolo 2, della legge 2  aprile  1968,
n. 408. 
  2. Ai fini della ricostruzione della carriera i  vicebrigadieri,  i
brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire  l'avanzamento
ai  due  gradi  immediatamente  superiori  a  quello   rivestito;   i
marescialli capo  possono  conseguire  l'avanzamento  al  solo  grado
immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad  anzianita'
con  l'osservanza  delle  norme  in  vigore  per  l'avanzamento   del
personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto  applicabili.
3. Gli appartenenti al  Corpo  degli  agenti  di  custodia,  nei  cui
confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi  del
comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e  limitato,  distinto
per gradi, che e' istituito ai sensi e per gli effetti della presente
legge. 
  4. Nel ruolo  anzidetto  possono  essere  iscritti,  a  domanda,  i
militari di  cui  al  comma  1  gia'  transitati  nella  carriera  di
sottufficiale. 
  5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun
grado,  sulla  base  dell'anzianita'  di  grado   determinata   dalla
ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo,
terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile  1968,  n.
408. 
  6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di  grazia  e
giustizia, previo parere di una commissione appositamente  costituita
circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della  legge
2 dicembre 1975, n. 614. 
  7. In corrispondenza  del  numero  degli  appuntati,  che  dopo  la
ricostruzione della carriera  sono  iscritti  nel  ruolo  separato  e
limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti  posti  nel  ruolo
degli appuntati e delle guardie stabilito  dalla  legge  22  dicembre
1981, n. 773 da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n.  108.
8. Pari numero di posti e' lasciato libero nei relativi organici  nel
caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui
al comma 1, gia' transitato nella carriera di sottufficiale. 
  9. Il personale di cui al comma 1 gia'  cessato  dal  servizio  per
qualsiasi causa o  deceduto  prima  della  entrata  in  vigore  della
presente legge, puo' essere reintegrato, a  domanda,  da  presentarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di
quiescenza  diretto  o  di  reversibilita',  previo  giudizio   della
commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda puo'  essere
avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto. 
 10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui  confronti  si  fa
luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione  nella
posizione di sottufficiale, non puo' svolgere le funzioni di capo del
personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di
pena previste dall'articolo 170 del regolamento per  il  Corpo  degli
agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre  1937,  n.
2584, e successive modificazioni. 
 11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del  presente
articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato
e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi. 
 
          Note all'art. 26, commi 1, 5, 6, 7 e 10:
            -  Il  testo vigente dell'art. 2 della legge n. 408/1968,
          recante "Norme integrative sullo stato e l'avanzamento  del
          personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati
          e limitati, di cui all'art.  17  della  legge  22  dicembre
          1960,  n.  1600,  nonche'  del  personale  del  Corpo delle
          guardie  di  pubblica  sicurezza  in   talune   particolari
          situazioni", e' il seguente:
            "Art.   2.   -   I  vicebrigadieri,  i  brigadieri  e  di
          marescialli ordinari o di  terza  classe  del  Corpo  delle
          guardie  di  pubblica sicurezza, della guardia di finanza e
          del Corpo forestale dello Stato appartenenti  ai  ruoli  di
          cui  all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due
          gradi  immediatamente  superiori  a  quello  rivestito;   i
          marescialli  capi  ed i marescialli di seconda classe degli
          anzidetti ruoli possono conseguire  l'avanzamento  al  solo
          grado immediatamente superiore".
          L'art. 1 della citata legge n. 408/1968 reca un riferimento
          ai ruoli separati e limitati di cui all'articolo  17  della
          legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
            Tali ruoli sono quelli in cui e' stato, scritto, ai sensi
          del citato art. 17, il personale dei  Corpi  della  polizia
          della  Venezia  Giulia, della polizia amministrativa, della
          guardia di finanza, della soppressa "Divisione prigioni"  e
          del     Corpo     forestale     di     Trieste,     assunto
          dall'Amministrazione anglo-americana nella  Venezia  Giulia
          ed  in  servizio alla data di entrata in vigore della legge
          n. 1600/1960.
            -  Il  secondo,  terzo  e  quarto comma del testo vigente
          dell'art.  10  della  sopra  citata  legge   n.   408/1968,
          stabiliscono rispettivamente che in caso di pari anzianita'
          assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato  dall'eta',
          che a parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute
          successivamente nei gradi inferiori fino a  quello  in  cui
          non  si  riscontra  parita' di anzianita', e che qualora si
          riscontri parita' anche nell'anzianita' assoluta di  nomina
          e'  considerato piu' anziano colui che ha maggiore servizio
          nel Corpo, comunque prestato.
            -  Il  testo vigente dell'art. 1 della legge n. 614/1975,
          recante "Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere del
          Corpo degli agenti di custodia" e' il seguente:
            "Art.   1.   -   Per   il   conferimento   del  grado  di
          vicebrigadiere  nel  Corpo  degli  agenti  di  custodia  e'
          richiesto  il  possesso  dei  requisiti  fisici, morali, di
          carattere,  intellettuali,  di  cultura   e   professionali
          necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
            E',  inoltre,  necessario  avere riportato le classifiche
          indicate nei successivi articoli. Qualora tali  classifiche
          non   siano  state  attribuite  per  assenza  dal  servizio
          determinata la malattia dipendente da causa di servizio, si
          fa  riferimento,  ai fini dell'ammissione agli esami e agli
          scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche  attribuite,
          o  se  queste  mancano,  al  giudizio espresso nei rapporti
          informativi per i periodi di servizio prestati.
            Aver  disimpegnato  bene le funzioni del proprio grado e'
          condizione   indispensabile   ma   non   sufficiente    per
          l'avanzamento al grado superiore".
            -  La  Legge n. 773/1981 reca la "Revisione dell'organico
          del Corpo degli agenti di custodia".
            - La Legge n. 108/1989 reca un'ulteriore "Revisione degli
          organici  del  personale  di  custodia  degli  istituti  di
          prevenzione e pena".
            -  Il  testo  vigente dell'art. 170 del R.D. n. 2584/1937
          (Regolamento per il corpo degli agenti  di  custodia  degli
          Istituti di prevenzione e di pena) e' il seguente:
            "Art.  170.  Regolamento  del  servizio.  -  A  capo  del
          personale di custodia negli stabilimenti  e'  destinato  un
          comandante  o  capoguardia.   Negli  stabilimenti di grande
          importanza e' destinato un comandante.
            Il  comandante  o  capoguardia  regola  il servizio degli
          agenti con apposita tabella che sottopone  all'approvazione
          del direttore, provvede al mantenimento dell'ordine e della
          disciplina, sorveglia la pulizia di tutti  i  locali  dello
          stabilimento, cura che gli agenti adempino ai doveri che ad
          essi incombono secondo le disposizioni  vigenti,  e  che  i
          detenuti  osservino  tutte  le  disposizioni dello stato di
          detenzione, secondo la diversa condizione  giuridica  nella
          quale si trovano.
            Ogni  ordine  e  consegna  permanente  e' sempre dato per
          iscritto e porta la firma dell'autorita'  dirigente,  oltre
          quella del comandante o capoguardia.
            Oltre  ai doveri specificatamente preveduti dalla legge e
          dai regolamenti, il comandante o capoguardia deve adempiere
          tutti  gli  ordini e tutti gli incarichi che nell'interesse
          del servizio gli vengono dati dall'autorita' dirigente.