Art. 26. (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) sara' fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di liberta' di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, diversi dalla responsabilita' del vettore: 1) di rendere noto alle autorita' competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati; 2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali; 3) di presentare una dichiarazione da cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche e integrazioni; b) puo' essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva; c) al fine di evitare disparita' di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovra' essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.
Note all'art. 26: - La legge 10 giugno 1978, n. 295, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 26 giugno 1978. L'allegato I concerne: "ALLEGATO I A) Classificazione dei rischi per ramo: 1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate. 2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste. 3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terretri non automotori. 4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari. 5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei. 6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi. 7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. 8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno. 9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8. 10) R.C. autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore). 11) R.C. aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore). 12) R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore). 13) R.C. generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12. 14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo. 15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta. 16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti e di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie. 17) Tutela giudiziaria: i rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C). B) Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per piu' rami. Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente: a) i rami numeri 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione "Infortuni e malattia"; b) i rami numeri 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni auto"; c) i rami numeri 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciato sotto la denominazione "Assicurazioni marittime e trasporti"; d) i rami numeri 1, quarto trattino, 5, 7 e 11 viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni aeronautiche"; e) i rami numeri 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione "Incendio ed altri danni ai beni"; f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione "Responsabilita' civile"; g) i rami numeri 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione "Credito e cauzione"; h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione "tutti i rami danni"; tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla commissione. C) Rischi accessori. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo' ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi: sono connessi con il rischio principale; riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. Tuttavia, i rischi compresi nei rami numeri 14 e 15 di cui al punto A), non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami". - La legge 7 agosto 1990, n. 242, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 1990. - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1970. L'art. 19 recita: "Art. 19. - E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta, o vi venga posta successivamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) e' dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello".