Art. 26 (a).
          Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
  1. Le autorizzazioni di cui  al  presente  titolo  sono  rilasciate
dall'ente  proprietario  della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita'  alle
relative  convenzioni;  l'eventuale delega e' comunicata al Ministero
dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
  2. Le autorizzazioni e le concessioni di  cui  al  presente  titolo
sono  di  competenza  dell'ente  proprietario  della  strada e per le
strade in  concessione  si  provvede  in  conformita'  alle  relative
convenzioni.
  3.  Per  i  tratti  di  strade  statali,  regionali  o provinciali,
correnti  nell'interno  di  ((  centri  ))  abitati  con  popolazione
inferiore  a  diecimila  abitanti,  il  rilascio  di concessioni e di
autorizzazioni  e'  di  competenza  del  comune,  previo  nulla  osta
dell'ente proprietario della strada.
  4.  L'impianto  su  strade  e  sulle  relative  pertinenze di linee
ferroviarie, tranviarie,  di  speciali  tubazioni  o  altre  condotte
comunque   destinate   a   servizio   pubblico,   o   anche  il  solo
attraversamento di strade o relative  pertinenze  con  uno  qualsiasi
degli  impianti  di  cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessita' e ove non siano possibili altre  soluzioni  tecniche,  con
decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici, sentiti il Ministro dei
trasporti, se trattasi di linea ferroviaria,  e  l'ente  proprietario
della  strada  e,  se trattasi di strade militari, di concerto con il
Ministro della difesa.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 15 del D.Lgs. n. 360/1993.