Art. 26 
Requisiti di  professionalita'  e  di  onorabilita'  degli  esponenti
                              aziendali 
 
  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo   presso   banche   devono   possedere   i   requisiti   di
professionalita' e di  onorabilita'  stabiliti  con  regolamento  del
Ministro del tesoro adottato, sentita la  Banca  d'Italia,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il difetto dei requisiti determina  la  decadenza  dall'ufficio.
Essa e' dichiarata dal  consiglio  di  amministrazione  entro  trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto  sopravvenuto.  In
caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 
  3. Il regolamento previsto dal comma  1  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. 
 
          Nota all'art. 26:
             - Per il testo dell'art. 17, comma  3,  della  legge  n.
          400/1988 si veda la nota all'art. 25.