Art. 26. Circoli didattici ed istituti scolastici 1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati. 2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo. 3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sara' attribuita personalita' giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell' autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalita', le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti gia' dotati di personalita' giuridica. 4. In attesa che siano determinate le modalita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti.
Nota all'art. 26: - Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda nota all'art. 3.