Art. 26. 
              Circoli didattici ed istituti scolastici 
 
  1. I circoli didattici e  gli  istituti  di  istruzione  secondaria
hanno autonomia  amministrativa  per  quanto  concerne  le  spese  di
funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti  ad
essi demandati. 
  2. Gli  istituti  di  istruzione  tecnica  e  professionale  e  gli
istituti d'arte sono riconosciuti come enti  dotati  di  personalita'
giuridica e di autonomia nel loro  funzionamento  e  sono  sottoposti
alla  vigilanza  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  che  si
esercita secondo le norme del presente capo. 
  3. Agli istituti e scuole, che ne siano  attualmente  privi,  sara'
attribuita  personalita'  giuridica   ed   autonomia   organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo,  nei  limiti,  con  la
gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti  con  i  decreti
legislativi da emanarsi ai sensi  dell'articolo  4,  comma  6,  della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  per  l'attuazione  dell'  autonomia
scolastica e per il riassetto degli organi collegiali  della  scuola.
Con le stesse modalita', le forme  di  autonomia  saranno  ridefinite
anche per gli istituti gia' dotati di personalita' giuridica. 
  4. In attesa che siano determinate le modalita' di cui al  comma  3
si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti. 
 
          Nota all'art. 26:
             - Per l'art. 4 della legge  n.  537/1993  si  veda  nota
          all'art. 3.