(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
1. Un segno longitudinale consistente in una striscia continua  posta
sulla superficie della carreggiata indica che e' vietato  a  tutti  i
veicoli di oltrepassarla o di marciare a cavallo di essa, oltre  che,
quando il segno separa i due  sensi  di  circolazione,  di  circolare
dalla parte di detto segno che e' per i conducenti, opposto al  bordo
della carreggiata corrispondente al senso di circolazione.  Un  segno
longitudinale  costituito  da  due  strisce  continue  ha  lo  stesso
significato. 
2. a) Un segno longitudinale consistente in una striscia  discontinua
posta sulla superficie della carreggiata non  ha  il  significato  di
divieto, ma e' destinato: 
   i) sia  a  delimitare  le  corsie  allo  scopo  di  incanalare  il
traffico; 
   ii) sia a preavvisare l'approssimarsi di una striscia continua  ed
il divieto che essa comporta, oppure di un altro tratto che  presenta
un pericolo particolare. 
   b) Il rapporto tra la lunghezza dell'intervallo tra i  segmenti  e
la lunghezza del segmento sara' sostanzialmente minore nelle  strisce
discontinue, che sono utilizzate per  gli  scopi  previsti  al  punto
a,ii) del presente paragrafo, che in quelle che sono  utilizzate  per
gli scopi previsti al punto a,i) del suddetto paragrafo. 
3. Quando un segno longitudinale consiste in  una  striscia  continua
affiancata  ad  una  striscia  discontinua  sulla  superficie   della
carreggiata, i conducenti devono tener conto soltanto della  striscia
che e' situata dal loro lato. Questa disposizione  non  impedisce  ai
conducenti che hanno effettuato un sorpasso consentito di  riprendere
la loro posizione normale sulla carreggiata. 
4.  Ai  sensi  del  presente  articolo,  non  si  considerano   segni
longitudinali le strisce longitudinali che delimitano,  per  renderli
piu' visibili, i bordi della carreggiata o che,  connesse  a  strisce
trasversali, delimitano sulla superficie della carreggiata delle zone
di parcheggio.