(Convenzione - art. 26)
    


                  Articolo 26
Prescrizioni particolari applicabili ai cortei e agli invalidi
1.     E' vietato agli utenti delle strade interrompere le colonne
militari, i gruppi di studenti in fila accompagnati da  una  guida  e
gli altri cortei.
2.      Gli  invalidi che si spostano su una sedia mobile mossa da
loro stessi o circolante a passo d'uomo possono usare i marciapiedi e
le banchine praticabili.