Articolo 26 Prescrizioni particolari applicabili ai cortei e agli invalidi 1. E' vietato agli utenti delle strade interrompere le colonne militari, i gruppi di studenti in fila accompagnati da una guida e gli altri cortei. 2. Gli invalidi che si spostano su una sedia mobile mossa da loro stessi o circolante a passo d'uomo possono usare i marciapiedi e le banchine praticabili.