Art. 26 (Dati a carattere regionale) 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero l'elenco di tutti i dati geofisici e di perforazione acquisiti nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, corredato di idonea cartografia che ne indichi l'ubicazione, con l'indicazione delle date di acquisizione. 2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero una relazione generale dei risultati delle ricerche effettuate nelle zone di cui al comma 1, suddivisa per aree geologicamente omogenee, corredata di sezioni sismiche a scala regionale, nonche' di profili di perforazioni, rappresentativi di ciascuna area. 3. La relazione ed i dati di cui al comma 2 sono messi a disposizione di tutti gli interessati secondo le modalita' di consultazione stabilite dal Ministero, prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.