Art. 26. Riapertura dei termini per la riscossione Termini in materia di riscossione 1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facolta' e' condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata. Revoca delle domande di rimborso 2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti gia' compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facolta' di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facolta' e' condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata. Quote per province e regioni autonome 3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione e' effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 97, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito: "Art. 97. (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - (Omissis). Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'. (Omissis) ". - Si riporta il testo agli articoli 75 e 77 del D.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43: "Art. 75 (Termini per l'espletamento della procedura esecutiva). - 1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'art. 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto: a) con l'espropriazione mobiliare entro diciotto mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e' manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due; b) con l'espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo. Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi. 2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi 3. Quando ha proceduto a norma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie. 4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega. 5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi. 6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure. 7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi e' stata imziata e la delega e' stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione. 8 Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure gia' sospese nei confronti del concessionario delegato". "Art. 77. (Presentazione della domanda di rimborso). - 1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata. 2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui il comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta. 3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali. 4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26. convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori. 5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato. 6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato. 7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredita' giacnete, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti. 8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi. 9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di prestazione, e' restituito al concessionario in segno di ricevuta. 10. La domanda puo' anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale". - Si riporta il testo dell'art. 86 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguardante l'Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. "Art. 86. (Sgravio provvisorio). - 1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario se la domanda e' stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari il 90 per cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda. 2. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato che dal servizio centrale. 3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e' disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza e da questo alla ragioneria provinciale dello Stato. 4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore. 5. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza e' imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti e' determinato dall'intendente di finanza con decreto". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del D.Lvo 9 luglio 1997, n. 241, contenente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni: "Art. 22. - Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari. - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. (Omissis)".