Art. 26. (a)
                       Norme per la dirigenza
                  del Servizio sanitario nazionale
 1.  Alla  qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale  si  accede  mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla  medesima  professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale  di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in   qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.(( Relativamente al personale  del  ruolo  tecnico  e
professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in
possesso  di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di   lavoro
libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso
enti o pubbliche amministrazioni,  ovvero  di  attivita'  documentate
presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del ruolo medesimo (b). ))
 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il  personale
dei  ruoli professionale, tecnico ed amministrativo gia' appartenente
alle  posizioni  funzionali  di  decimo  e  undicesimo   livello   e'
inquadrato  nella  qualifica  di dirigente di cui all'articolo 15 (c)
del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del  primo
contratto  collettivo  dell'area  dirigenziale di cui all'articolo 46
(d), in due fasce economiche corrispondenti al trattamento  economico
in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.
 2-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente decreto, e'
altresi' inquadrato nella qualifica di dirigente di cui  al  comma  2
anche   il  personale  gia'  ricompreso  nella  posizione  funzionale
corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale  mantiene
il trattamento economico in godimento.
 2-ter.   Il   personale   di   cui   al  comma  2-bis,  in  possesso
dell'anzianita'  di  cinque  anni  nella  posizione  medesima,   puo'
partecipare  a  concorsi, disciplinati dall'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (e),  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per  il  conseguimento della fascia
economica gia' corrispondente al decimo livello,  in  relazione  alla
disponibilita' di posti vacanti in tale fascia.
 2-quater.  Con  il  regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  (e)  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure
e le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2-ter.
 2-quinquies.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali di cui
agli articoli 19 (f),  22  (g),  30  (h)  e  31  del  presente  capo,
determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle
leggi  regionali  di  cui  all'articolo  3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.   502 (e), si deve  tenere  conto  della  posizione
funzionale     posseduta     dal    relativo    personale    all'atto
dell'inquadramento nella qualifica di  dirigente.  E'  assicurata  la
corrispondenza di funzioni, a parita' di struttura organizzativa, dei
dirigenti  di  piu' elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
 3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche  non  puo'  essere
disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna
delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo  sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello
retributivo   dei  ruoli  professionale,  tecnico  ed  amministrativo
relativi al personale di cui al  comma  1,  per  i  quali  non  siano
iniziate le prove di esame, sono revocati.
   (a) I riferimenti agli articoli del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, devono intendersi compiuti alle disposizioni del testo
vigente prima  dell'entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  4
novembre 1997, n. 396, recante: "Modificazioni al decreto legislativo
3  febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di
rappresentativita' sindacale nel  settore  del  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59." e
31 marzo 1998, n. 80, come indicato nelle rispettive note.
   (b) Periodo aggiunto dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
   (c)   Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  come  vigente  prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:
  "Art. 15 (Qualifiche dirigenziali nonche' di  dirigente  generale).
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento  autonomo,
la  dirigenza  si  articola  nelle  qualifiche  di  dirigente  e, ove
prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente
generale, quest'ultima articolata nei livelli  di  funzione  previsti
dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze  di  Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato, anche  ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'art.  6.
  2. Nelle istituzioni e negli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione
nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art.
33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa
non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
  3.  In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente  preposto  all'ufficio  di  piu'
elevato  livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore".
  (d)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  46,  come   vigente   prima
dell'entrata  in  vigore  del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396:
  "Art. 46 (Area di contrattazione per il personale dirigenziale).  -
1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma
3, e' prevista una autonoma separata area di  contrattazione  per  il
personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
  2.  I  contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al
comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la  parte
pubblica,   e,   per   la   parte   sindacale,  dalle  confederazioni
maggiormente   rappresentative   sul   piano   nazionale   e    dalle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  nell'ambito  della  rispettiva area di riferimento,
assicurando un adeguato  riconoscimento  delle  specifiche  tipologie
professionali.
   3.  Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del
servizio sanitario nazionale e' definito  in  una  apposita  area  di
contrattazione  alle  cui  trattative  partecipano l'agenzia prevista
dall'art.   50,   in   rappresentanza   della   parte   pubblica,   e
rappresentanti  delle organizzazioni sindacali del personale medico e
veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
  (e)  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  reca:
"Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n.  421.".  Si  riportano  i  testi  dei
relativi artt.3 e 18, comma 1:
  "Art.  3.  Organizzazione  delle  unita'  sanitarie  locali.  -  1.
L'unita' sanitaria locale e' azienda dotata di personalita' giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,
contabile,  gestionale  e  tecnica,  fermo restando il diritto-dovere
degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno  socio-sanitario
delle comunita' locali.
  2.  L'unita'  sanitaria  locale provvede ad assicurare i livelli di
assistenza di cui all'art. 1 nel proprio ambito territoriale.
  3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita'
o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti  locali  con
oneri  a  totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale, e  con  specifica  contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria
locale  procede  alle  erogazioni  solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
  4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il  direttore  generale
ed  il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei
sanitari nonche' dal  coordinatore  dei  servizi  sociali,  nel  caso
previsto  dal  comma  3 in conformita' alla normativa regionale e con
oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
  5. Le regioni disciplinano, entro il  31  marzo  1994,  nell'ambito
della   propria   competenza   le   modalita'   organizzative   e  di
funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
   a) la riduzione, sentite le  province  interessate,  delle  unita'
sanitarie  locali  prevedendo  per  ciascuna  un  ambito territoriale
coincidente di norma con  quello  della  provincia.  In  relazione  a
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed
alla  densita'  e distribuzione della popolazione, la regione prevede
ambiti territoriali di estensione diversa;
   b) l'articolazione delle unita sanitarie locali in distretti;
   c) i criteri per la definizione  dei  rapporti  attivi  e  passivi
facenti  capo  alle  preesistenti  unita'  sanitarie  locali e unita'
socio-sanitarie locali;
   d)  il finanziamento delle unita' sanitarie locali che tenga conto
della natura aziendale delle stesse nonche' del  bacino  d'utenza  da
servire e delle prestazioni da erogare;
   e)  le  modalita'  di vigilanza e controllo sulle unita' sanitarie
locali;
   f) il  divieto  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle  aziende
ospedaliere  di  cui  all'art.  4  di  ricorrere a qualsiasi forma di
indebitamento, fatte salve:
    1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura  massima
di  un  dodicesimo  dell'ammontare  annuo  delle entrate previste nel
bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
    2) la contrazione di mutui  o  l'accensione  di  altre  forme  di
credito,  di  durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento
di spese di investimento e previa autorizzazione regionale,  fino  ad
un  ammontare  complessivo  delle  relative  rate,  per  capitale  ed
interessi, non superiore  al  15  per  cento  delle  entrate  proprie
correnti  previste  nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione
della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita
alla regione;
   g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e  degli
uffici  dirigenziali  delle  unita'  sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione  della  mobilita'  del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  6.  Tutti  i  poteri  di  gestione,   nonche'   la   rappresentanza
dell'unita'  sanitaria  locale, sono riservati al direttore generale.
Al  direttore  generale  compete  in  particolare,  anche  attraverso
l'istituzione  dell'apposito  servizio  di  controllo  interno di cui
all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  verificare,  mediante   valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica  gestione  delle  risorse  attribuite ed introitate nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione  amministrativa.  La
nomina  del  direttore  generale  deve  essere effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di vacaza dell'ufficio e, in
sede di prima applicazione, dalla  data  di  istituzione  dell'unita'
sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale
termine,  qualora,  la regione non vi abbia provveduto, la nomina del
direttore generale e' effettuata previa diffida,  dal  Consiglio  dei
Ministri,  su proposta del Ministro della sanita'. L'autonomia di cui
al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione  nelle  funzioni
del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale,
del  direttore  amministrativo  e  del direttore sanitario e' a tempo
pieno,  regolato  da  contratto  di   diritto   privato   di   durata
quinquennale,  rinnovabile,  e,  non puo' comunque protrarsi oltre il
settantesimo anno  di  eta'.  I  contenuti  di  tale  contratto,  ivi
compresi  i  criteri  per  la  determinazione  degli emolumenti, sono
fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della  sanita',  del  tesoro,  del
lavoro  e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Il direttore  generale  e'  tenuto  a  motivare  i
provvedimenti  assunti  in  difformita' dal parere reso dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari.
In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  o  nei  casi  di  assenza  o  di
impedimento  del direttore generale, le relative funzioni sono svolte
dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega  del
direttore  generale  o,  in  mancanza  di  delega, dal direttore piu'
anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento  si  protragga  oltre
sei  mesi  si  procede  alla  sostituzione. Nei casi in cui ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo
o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione, la regione risolve  il  contratto
dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore
generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai
predetti  organi  ad  adottare  le  misure  adeguate, provvede in via
sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  della
sanita'.
  7.  Il  direttore  amministrativo  ed  il  direttore sanitario sono
nominati  con  provvedimento  motivato  del  direttore  generale.  Al
rapporto  di  lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6. Essi
cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina  del  nuovo
direttore  generale  e possono essere riconfermati. Per gravi motivi,
il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono  essere
sospesi   o   dichiarati   decaduti   dal   direttore   generale  con
provvedimento motivato. Il direttore sanitario e' un medico  ...  che
non  abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia
svolto per almeno cinque  anni  qualificata  attivita'  di  direzione
tecnico-sanitaria in ento o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio  al  direttore generale sugli atti relativi alle materia
di  competenza.  Il  direttore  amministrativo  e'  un  laureato   in
discipline   giuridiche  o  economiche  che  non  abbia  compiuto  il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno  cinque
anni  una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media  o  grande
dimensione.    Il   direttore   amministrativo   dirige   i   servizi
amministrativi  dell'unita'  sanitaria  locale  e   fornisce   parere
obbligatorio  al  direttore generale sugli atti relativi alle materie
di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni  del  coordinatore
dei  servizi  sociali  in  analogia  alle disposizioni previste per i
direttori sanitario e amministrativo.  Sono soppresse le  figure  del
coordinatore   amministrativo,   del  coordinatore  sanitario  e  del
sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
  8. Per i  pubblici  dipendenti  la  nomina  a  direttore  generale,
direttore   amministrativo   e   direttore   sanitario  determina  il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di  aspettativa
e'  utile  ai  fini  del  trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
provvedono  ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi contributi,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'   dei
contributi   assistenziali,  calcolati  sul  trattamento  stipendiale
spettante al medesimo ed a richiedere  il  rimborso  del  correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero  delle quote a carico dall'interssato.  Qualora il direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti  privati  sono  collocati in aspettativa senza assegni con
diritto al mantenimento del posto.
  9. Il direttore generale non e' eleggibile a  membro  dei  consigli
comunali,  dei  consigli  provinciali, dei consigli e assemblee delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non  siano
cessate  almeno  centottanta  giorni prima della data di scadenza dei
periodi  durata  dei  predetti  organi.  In  caso   di   scioglimento
anticipato  dei  medesimi,  le  cause  di  ineleggibilita'  non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il direttore generale non e' eleggibile nei  collegi  elettorali  nei
quali  sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita'
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni  in
un  periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura.  Il direttore generale che sia stato  candidato  e
non  sia  stato  eletto  non puo' esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto  o
in  parte,  nel  collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La  carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con
quella  di  membro  del  consiglio  e delle assemblee delle regioni e
delle province autonome, di consigliere provinciale, di  sindaco,  di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di  comunita'
montana,  di  membro  del  Parlamento,  nonche'  con  l'esistenza  di
rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale
presso  cui  sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la
stessa.  La  predetta  normativa  si  applica  anche   ai   direttori
amministrativi  ed  ai  direttori  sanitari.   La carica di direttore
generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un  rapporto
di  lavoro  dipendente,  ancorche'  in  regime  di  aspettativa senza
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate  le
funzioni.
  10. (abrogato).
  11.  Non  possono  essere  nominati  direttori  generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
   a) coloro che hanno riportato condanna, anche  non  definitiva,  a
pena  detentiva  non  inferiore  ad  un anno per delitto non colposo,
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri  o  violazione  dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'art.  166  del  codice
penale;
   b)  coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio, in flagranza;
   c) coloro che sono stati sottoposti, anche con  provvedimento  non
definitivo  ad  una  misura  di  prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3  agosto  1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n 55;
   d)  coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
1iberta' vigilata.
  12. Il consiglio dei sanitari  e'  organismo  elettivo  dell'unita'
sanitaria  locale  con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio  medici
in  maggioranza  ed  altri operatori sanitari laureati - con presenza
maggioritaria  della  componente  ospedaliera  medica  se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero  -  nonche'  una
rappresentanza  del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica  e'  assicurata  la  presenza  del
medico   veterinario.  Il  consiglio  dei  sanitari  fornisce  parere
obbligatorio    al    direttore    generale    per    le    attivita'
tecnico-sanitarie,  anche  sotto  il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti.  Il consiglio dei sanitari si esprime
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere  e'  da
intendersi  favorevole  ove  non  formulato  entro il termine fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il  numero  dei
componenti  nonche'  a  disciplinare  le  modalita'  di elezione e la
composizione ed il funzionamento del consiglio.
  13. Il collegio dei revisori dura  in  carica  cinque  anni  ed  e'
composto  da  tre  membri,  di  cui  uno designato dalla regione, uno
designato dal Ministro del tesoro,  scelto  tra  i  funzionari  della
Ragioneria  generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla
conferenza   dei   sindaci   o   dai    presidenti    dei    consigli
circoscrizionali.  Il  predetto  collegio  e'  integrato da altri due
membri, dei quali uno designato dalla regione ed  uno  designato  dal
Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale
dello  Stato,  per  le  unita'  sanitarie  locali  il cui bilancio di
previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore  a
duecento  miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori  contabili  iscritti
nel registro previsto dall'art.  1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  88.  Il  direttore  generale  dell'unita' sanitaria locale
nomina i revisori con specifico provvedimento e  li  convoca  per  la
prima  seduta.  Il  presidente del collegio viene eletto dai revisori
all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o
decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti,  il
direttore  generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In  caso  di  mancanza  di  piu'  di  due
componenti   dovra'   procedersi   alla   ricostituzione  dell'intero
collegio.  Qualora   il   direttore   generale   non   proceda   alla
ricostituzione  del collegio entro trenta giorni, la regione provvede
a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e
due designati dal Ministro  del  tesoro.  Il  collegio  straordinario
cessa  le  proprie  funzioni  all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario. L'indennita'  annua  lorda  spettante  ai  componenti  del
collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti  del  direttore  generale dell'unita' sanitaria locale. Al
presidente del collegio compete una  maggiorazione  pari  al  20  per
cento  dell'indennita'  fissata per gli altri componenti. Il collegio
dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare
tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale
alle risultanze delle scritture contabili,  esamina  il  bilancio  di
previsione  e  le  relative  variazioni  ed assestamento. Il collegio
accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere
notizie al direttore generale  sull'andamento  dell'unita'  sanitaria
locale.  I  revisori  possono  in  qualsiasi momento procedere, anche
individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
  14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di  corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito  della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il  bilancio
pluriennale  di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
regione  le  relative  osservazioni,  verifica  l'andamento  generale
dell'attivita'    e   contribuisce   alla   definizione   dei   piani
programmatici trasmettendo  le  proprie  valutazioni  e  proposte  al
direttore generale ed alla regione.  Nelle unita' sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni  del  sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento  territoriale  tramite
una  rappresentanza  costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque
componenti  nominati  dalla  stessa  conferenza  con   modalita'   di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale".
  "Art.  18.  Norme  finali  e transitorie. - 1. Il Governo, con atto
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  adegua  la   vigente
disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale
alle  norme contenute nel presente decreto ed alle norme del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,  in
quanto applicabili, prevedendo:
   a)   i  requisiti  specifici,  compresi  i  limiti  di  eta',  per
l'ammissione;
   b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
   c) le prove di esame;
   d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
   e) le procedure concorsuali;
   f) le modalita' di nomina dei vincitori;
   g) le modalita' ed i  tempi  di  utilizzazione  delle  graduatorie
degli idonei".
   (f) Per il testo dell'art. 19, come vigente prima dell'entrata
 in  vigore  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la
nota (a) all'art. 19.
   (g) Per il testo dell'art. 22, come vigente prima dell'entrata
 in vigore del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 80, si veda la
 nota (a) all'art. 22.
   (h) Per il testo dell'art. 30, come vigente prima dell'entrata  in
vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la
 nota (a) all'art. 30.