Art. 26.
          Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
  1.  Le regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e di  Bolzano
disciplinano,  con  proprie leggi,  le  aree  industriali e  le  aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle  infrastrutture e dei sistemi
necessari  a garantire  la  tutela della  salute,  della sicurezza  e
dell'ambiente. Le  medesime leggi  disciplinano altresi' le  forme di
gestione  unitaria  delle infrastrutture  e  dei  servizi delle  aree
ecologicamente attrezzate  da parte  di soggetti pubblici  o privati,
anche costituiti ai  sensi di quanto previsto  dall'articolo 12 della
legge 23  dicembre 1992,  n. 498,  e dall'articolo  22 della  legge 8
giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni
compresi  nelle  aree  industriali,  ove  necessario  anche  mediante
espropriazione.  Gli  impianti   produttivi  localizzati  nelle  aree
ecologicamente  attrezzate  sono  esonerati  dall'acquisizione  delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
  2. Le regioni e le province  autonome individuano le aree di cui al
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'
esistenti,   anche  se   totalmente  o   parzialmente  dismessi.   Al
procedimento   di   individuazione   partecipano  gli   enti   locali
interessati.
 
          Note all'art. 26:
            - Il testo dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.
          498  (Interventi  urgenti  in  materia di finanza pubblica)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  1992,  n.
          304, e' il seguente:
            "Art.  12.  -  1.  Le  province  e  i comuni possono, per
          l'esercizio di servizi  pubblici  e  per  la  realizzazione
          delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
          nonche'  per  la  realizzazione  di infrastrutture ed altre
          opere di interesse pubblico, che non  rientrino,  ai  sensi
          della  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nelle
          competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
          societa'  per  azioni,  anche  mediante  gli   accordi   di
          programma  di  cui  al  comma  9,  senza  il  vincolo della
          proprieta' maggioritaria di cui al  comma  3,  lettera  e),
          dell'art. 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in
          deroga  a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera
          d), della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  come  sostituita
          dall'art.  10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti
          interessati provvedono  alla  scelta  dei  soci  privati  e
          all'eventuale  collocazione dei titoli azionari sul mercato
          con procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto  costitutivo
          delle  socita'  deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
          di nominare uno o piu' amministratori e sindaci.  Nel  caso
          di  servizi  pubblici  locali  una  quota delle azioni puo'
          essere destinata all'azionariato diffuso e  resta  comunque
          sul mercato.
            2.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  un
          decreto  legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
             a) disciplinare l'entita'  del  capitale  sociale  delle
          costituende  societa'  per  azioni e la misura minima della
          partecipazione dell'ente locale al capiale  sociale,  anche
          per  assicurare  il  diritto  di  chiedere  la convocazione
          dell'assemblea;
             b) disciplinare i criteri di scelta dei  possibili  soci
          mediante  procedimento  di  confronto  concorrenziale,  che
          tenga conto dei principi della  normativa  comunitaria  con
          particolare  riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie
          dei soggetti stessi;
             c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra
          l'ente locale e il privato;
             d)   disciplinare   forme    adeguate    di    controllo
          dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi.
            3.  Per la realizzazione delle opere di qualunque importo
          di cui al comma  1,  si  applicano  le  norme  del  decreto
          legislativo  19  dicembre  1991,  n. 406, e della direttiva
          90/531/CEE  del  Consiglio,  del  17  settembre   1990,   e
          successive norme di recepimento.
            4.  Per  gli  interventi  di cui al presente articolo gli
          enti interessati approvano le tariffe dei servizi  pubblici
          in     misura     tale     da    assicurare    l'equilibrio
          economico-finanziario dell'investimento  e  della  connessa
          gestione.  I  criteri per il calcolo della tariffa relativa
          ai servizi stessi sono i seguenti:
             a) la corrispondenza tra  costi  e  ricavi  in  modo  da
          assicurare  la  integrale copertura dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
             b) l'equilibrato rapporto tra i  finanziamenti  raccolti
          ed il capitale investito;
             c)  l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
          conto  anche  degli  investimenti  e  della  qualita'   del
          servizio;
             d)   l'adeguatezza   della  remunerazione  del  capitale
          investito,  coerente  con  le  prevalenti   condizioni   di
          mercato.
            5.  La  tariffa  costituisce il corrispettivo dei servizi
          pubblici; essa e' determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai
          soggetti  proprietari, attraverso contratti di programma di
          durata poliennale, nel rispetto del  disciplinare  e  dello
          statuto  conseguenti  ai  modelli  organizzativi prescelti.
          Qualora  i  servizi  siano  gestiti  da  soggetti   diversi
          dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
          concessioni   dell'ente   o   per   effetto   del   modello
          organizzativo di societa' mista  di  cui  al  comma  1,  la
          tariffa  e'  riscossa  dal  soggetto che gestisce i servizi
          pubblici.
            6.  Ove  gli  introiti  siano connessi a tariffe o prezzi
          amministrati, il Comitato  interministeriale  prezzi  o  il
          comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di
          trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi  che  contrastino  con gli indirizzi di politica
          economica generale. Eventuali successivi aumenti  tariffari
          vengono  determinati  ai  sensi  del  comma  4; il Comitato
          interministeriale prezzi o il comitato  provinciale  prezzi
          verifica  tuttavia,  entro  lo  stesso  termine  perentorio
          decorrente   dalla   comunicazione   della   delibera    di
          approvazione  della  tariffa  o  del prezzo, la sussistenza
          delle condizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5,  alle  quali
          l'aumento deliberato resta subordinato.
            6-bis.  Per  la  realizzazione  di  opere  immediatamente
          cantierabili nell'ambito degli interventi di cui  al  comma
          1,  che risultino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi di
          imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate
          per carenza  di  stanziamenti  pubblici,  gli  enti  locali
          interessati  possono  disporre  l'avvio  dei  lavori previa
          conclusione di un  contratto  di  programma  con  organismi
          finanziari  e/o  bancari  che si impegnino ad anticipare le
          somme  occorrenti.  Al  rimborso  delle  anticipazioni   si
          provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di
          tariffe  da  stabilire  in conformita' ai criteri di cui al
          presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
          per lo scopo uno schema di contratto tipo.
            7. Fino al  secondo  esercizio  successivo  a  quello  di
          entrata  in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante
          potra'  rilasciare  garanzia  fidejussoria  agli   istituti
          mutuanti  in  misura  non  superiore  alla propria quota di
          partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
            8. Per i conferimenti di aziende, di complessi  aziendali
          o  di  rami  di  essi  e  di ogni altro bene effettuati dai
          soggetti di cui al comma 1, anche per la  costituzione  con
          atto  unilaterale  delle societa' di cui al medesimo comma,
          si applicano le disposizioni dell'art.   7, commi  1  e  2,
          della   legge   30   luglio  1990,  n.  218,  e  successive
          modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
          ipotecarie e catastali di cui al comma 1, dell'art. 7 della
          citata legge n.   218 del  1990,  e'  fissato  in  lire  10
          milioni,  se  l'operazione  viene  perfezionata entro il 31
          dicembre 1994.
            9. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  il
          Ministro  per  i problemi delle aree urbane, d'intesa con i
          Ministri  competenti  per  settore,  puo'  promuovere   gli
          opportuni   accordi   od   intese  con  le  amministrazioni
          regionali e locali interessate. Gli  accordi  e  le  intese
          dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
          di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
          dal  D.P.C.M.    10  agosto  1988,  n.  377, da un progetto
          economico-finanziario con l'indicazione degli  investimenti
          privati  e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti
          da leggi  statali,  regionali  e  da  impegni  di  bilancio
          comunale,   nonche'   dalla   specificazione  delle  misure
          organizzative  di  coordinamento e di intesa tra i soggetti
          interessati  ai  fini  della  tempestiva  attuazione  degli
          interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali
          fini,  il  Ministro per i problemi delle aree urbane nomina
          un  comitato  nazionale  cui  devono  essere  sottoposti  i
          progetti   economico-finanziari,  presieduto  dallo  stesso
          Ministro  e  composto  da  dieci  membri,  di  cui  quattro
          nominati  in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
          del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro
          per i problemi delle aree urbane, della  Cassa  depositi  e
          prestiti  e sei in rappresentanza degli istituti di credito
          a diffusa presenza nazionale".
            - L'art. 22 della citata legge  n.  142  del  1990  cosi'
          recita:
            "Art.  22  (Servizi  pubblici locali). - 1. I comuni e le
          province,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          provvedono  alla  gestione dei servizi pubblici che abbiano
          per oggetto produzione  di  beni  ed  attivita'  rivolte  a
          realizzare   fini   sociali  e  a  promuovere  lo  sviluppo
          economico e civile delle comunita' locali.
            2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e  alle
          province sono stabiliti dalla legge.
            3.  I  comuni  e  le  province  possono gestire i servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
             a) in economia, quanto per le modeste dimensioni  o  per
          le   caratteristiche   del   servizio   non  sia  opportuno
          costituire una istituzione o una azienda;
             b) in concessione a  terzi,  quando  sussistano  ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
             c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
          piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
             d)  a  mezzo  di  istruzione, per l'esercizio di servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
             e) a mezzo di societa' per azioni  o  a  responsabilita'
          limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
          partecipate   dall'ente  titolare  del  pubblico  servizio,
          qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
          territoriale  del  servizio  la  partecipazione   di   piu'
          soggetti pubblici o privati".