Art. 26 
          Succursali e libera prestazione di servizi di SIM 
 
  1. Le SIM possono operare: 
    a) in uno Stato comunitario, anche senza  stabilirvi  succursali,
in conformita' a quanto previsto dal regolamento indicato  nel  comma
2; 
    b)  in  uno  Stato  extracomunitario,  anche   senza   stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  2.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   CONSOB,   stabilisce   con
regolamento: 
    a)  le  norme  di  attuazione  delle   disposizioni   comunitarie
concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere
rispettate  perche'  le  SIM  possano  prestare  negli  altri   Stati
comunitari i servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento  mediante  lo
stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi; 
    b) le  condizioni  e  le  procedure  per  il  rilascio  alle  SIM
dell'autorizzazione a  prestare  negli  altri  Stati  comunitari,  le
attivita'  non  ammesse  al  mutuo  riconoscimento  e   negli   Stati
extracomunitari i propri servizi. 
  3.  Costituiscono  in  ogni  caso  condizioni   per   il   rilascio
dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di  collaborazione
tra la Banca d'Italia, la CONSOB  e  le  competenti  Autorita'  dello
Stato ospitante e il parere della CONSOB.