Art. 26
              Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

  1.  L'ingresso  in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione  europea  che  intendono  esercitare  nel territorio dello
Stato  un'attivita'  non  occasionale  di lavoro autonomo puo' essere
consentito  a  condizione  che  l'esercizio di tali attivita' non sia
riservato  dalla  legge  ai  cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea.
  2.  In  ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita'  industriale,  professionale,  artigianale  o  commerciale,
ovvero  costituire  societa'  di  capitali  o di persone o accedere a
cariche  societarie,  deve altresi' dimostrare di disporre di risorse
adeguate  per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia;  di  essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge
italiana  per  l'esercizio  della  singola  attivita',  compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore  a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al   rilascio   dell'autorizzazione  o  della  licenza  prevista  per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
  3.  Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare  di  disporre  di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito  annuo,  proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello   minimo   previsto   dalla   legge   per  l'esenzione  dalla
partecipazione  alla  spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da
parte   di   enti  o  cittadini  italiani  o  stranieri  regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
  4.  Sono  fatte  salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
  5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei  requisiti  indicati  dal  presente articolo ed acquisiti i nulla
osta  del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che
lo  straniero  intende  svolgere  in  Italia,  rilascia  il  visto di
ingresso    per   lavoro   autonomo,   con   l'espressa   indicazione
dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti  numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
  6.  Le  procedure  di  cui  al  comma  5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  7.  Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o  negato  entro  centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda  e  della  relativa  documentazione  e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.