Art. 26
                          Utilizzo di benne
  1.  Il  datore di lavoro deve, quando lo scarico viene eseguito per
mezzo della "benna" o altri mezzi simili,  provvedere  affinche'  non
sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso a raccogliere
la merce in punti della stiva difficilmente accessibili all'attrezzo.