Art. 26 
 
 
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi  e
dei rifiuti da  imballaggio  e  per  l'incremento  della  raccolta  e
                      recupero degli imballaggi 
 
  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 221, 
  1) al comma 3, la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale»; 
2) al comma 5, 
  2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono  sostituite
dalle seguenti «acquisiti i» 
  2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Alle  domande
disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni  relative  alle  attivita'  private  sottoposte  alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del  presente  articolo,
le attivita' di cui al  comma  3  lettere  a)  e  c)  possono  essere
intraprese decorsi novanta  giorni  dallo  scadere  del  termine  per
l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi   da   parte   del   ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato
nella presente norma.» 
  3) (soppresso). 
  b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso 
  c) all'articolo 261, comma 1, le parole «pari a sei volte le  somme
dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: da 10.000  a  60.000
euro». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo degli articoli 221, 261 e  265  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.   221.   Obblighi   dei   produttori   e    degli
          utilizzatori. - 1. I produttori  e  gli  utilizzatori  sono
          responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
          degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati  dal
          consumo dei propri prodotti. 
              2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
          e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori
          e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
          secondo quanto previsto dall'accordo di  programma  di  cui
          all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro
          dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti  al
          servizio pubblico della stessa natura e  raccolti  in  modo
          differenziato. A tal  fine,  per  garantire  il  necessario
          raccordo  con   l'attivita'   di   raccolta   differenziata
          organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le  altre
          finalita' indicate nell'articolo 224, i  produttori  e  gli
          utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
          salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di  cui
          al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
              3. Per adempiere agli  obblighi  di  riciclaggio  e  di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi  usati  e  della   raccolta   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari su  superfici  private,  e
          con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
          rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio  pubblico,  i
          produttori possono alternativamente: 
              a)   organizzare   autonomamente,   anche   in    forma
          collettiva, la gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio
          sull'intero territorio nazionale; 
              b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; 
              c) attestare sotto la propria  responsabilita'  che  e'
          stato messo in atto un sistema di restituzione  dei  propri
          imballaggi, mediante  idonea  documentazione  che  dimostri
          l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei  criteri  e
          delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
              4. Ai fini di cui al  comma  3  gli  utilizzatori  sono
          tenuti  a  consegnare  gli  imballaggi  usati  secondari  e
          terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
          un luogo di raccolta organizzato dai produttori e  con  gli
          stessi  concordato.  Gli  utilizzatori   possono   tuttavia
          conferire al servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
          rifiuti di imballaggio nei  limiti  derivanti  dai  criteri
          determinati ai sensi dell'articolo 195,  comma  2,  lettera
          e). 
              5. I produttori che non intendono aderire al  Consorzio
          Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di  cui  all'articolo
          223,  devono  presentare  all'Osservatorio  nazionale   sui
          rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3,  lettere
          a) o c)  richiedendone  il  riconoscimento  sulla  base  di
          idonea documentazione.  Il  progetto  va  presentato  entro
          novanta   giorni   dall'assunzione   della   qualifica   di
          produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)
          o prima del  recesso  da  uno  dei  suddetti  Consorzi.  Il
          recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui,
          intervenuto il riconoscimento,  l'Osservatorio  accerti  il
          funzionamento  del  sistema  e  ne  dia  comunicazione   al
          Consorzio, permanendo fino  a  tale  momento  l'obbligo  di
          corrispondere il contributo ambientale di cui  all'articolo
          224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento  i
          produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema
          secondo criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita',
          che  il  sistema  sara'  effettivamente  ed   autonomamente
          funzionante e che e' in grado  di  conseguire,  nell'ambito
          delle attivita' svolte, gli  obiettivi  di  recupero  e  di
          riciclaggio di cui all'articolo 220.  I  produttori  devono
          inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali
          degli  imballaggi  siano  informati  sulle  modalita'   del
          sistema adottato.  L'Osservatorio,  acquisiti  i  necessari
          elementi di valutazione  forniti  dal  Consorzio  nazionale
          imballaggi,  si  esprime   entro   novanta   giorni   dalla
          richiesta. In caso di mancata risposta  nel  termine  sopra
          indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  l'adozione   dei   relativi
          provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
          sessanta giorni. L'Osservatorio e' tenuto a presentare  una
          relazione  annuale  di  sintesi   relativa   a   tutte   le
          istruttorie esperite. Sono  fatti  salvi  i  riconoscimenti
          gia' operati ai  sensi  della  previgente  normativa.  Alle
          domande disciplinate dal presente comma  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione  che  siano
          rispettate  le  condizioni,  le   norme   tecniche   e   le
          prescrizioni specifiche  adottate  ai  sensi  del  presente
          articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere  a)  e  c)
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dallo
          scadere del termine per l'esercizio dei poteri  sostitutivi
          da parte del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare come indicato nella presente norma. 
              6.  I  produttori  di  cui  al  comma  5  elaborano   e
          trasmettono  al  Consorzio  nazionale  imballaggi  di   cui
          all'articolo  224  un  proprio   Programma   specifico   di
          prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione  del
          programma generale di cui all'articolo 225. 
              7. Entro il 30 settembre di ogni anno i  produttori  di
          cui  al   comma   5   presentano   all'Autorita'   prevista
          dall'articolo 207 e al Consorzio  nazionale  imballaggi  un
          piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 
              8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
          al comma 5 sono inoltre tenuti a  presentare  all'Autorita'
          prevista  dall'articolo  207  ed  al  Consorzio   nazionale
          imballaggi una relazione sulla gestione  relativa  all'anno
          solare precedente, comprensiva dell'indicazione  nominativa
          degli utilizzatori che, fino  al  consumo,  partecipano  al
          sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),  del  programma
          specifico e dei risultati conseguiti  nel  recupero  e  nel
          riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa  relazione
          possono  essere  evidenziati   i   problemi   inerenti   il
          raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le  eventuali
          proposte di adeguamento della normativa. 
              9. Il mancato riconoscimento del sistema ai  sensi  del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,  qualora  i   risultati   ottenuti   siano
          insufficienti  per  conseguire   gli   obiettivi   di   cui
          all'articolo 220 ovvero siano stati  violati  gli  obblighi
          previsti dai commi 6  e  7,  comportano  per  i  produttori
          l'obbligo  di  partecipare  ad  uno  dei  consorzi  di  cui
          all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di  ogni
          livello   fino   al   consumo,   al   consorzio    previsto
          dall'articolo  224.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  sono
          comunicati  ai  produttori  interessati  e   al   Consorzio
          nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria  ai  consorzi
          disposta in applicazione  del  presente  comma  ha  effetto
          retroattivo  ai  soli   fini   della   corresponsione   del
          contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma  3,
          lettera h) e dei relativi interessi di mora. Ai  produttori
          e  agli  utilizzatori  che,  entro   novanta   giorni   dal
          ricevimento   della   comunicazione   dell'Autorita',   non
          provvedano ad aderire ai consorzi e a versare  le  somme  a
          essi dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 261. 
              10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
              a) i costi per il ritiro degli imballaggi  usati  e  la
          raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
              b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi  alla
          raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti
          al servizio  pubblico  per  i  quali  l'Autorita'  d'ambito
          richiede al Consorzio nazionale imballaggi o  per  esso  ai
          soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; 
              c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
              d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
          di imballaggio; 
              e)  i  costi  per  lo  smaltimento   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari. 
              11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
          imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore." 
              "Art.  261.  Imballaggi.  -  1.  I  produttori  e   gli
          utilizzatori che non adempiano all'obbligo di  raccolta  di
          cui  all'articolo  221,  comma  2,  o  non   adottino,   in
          alternativa,  sistemi  gestionali  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro,
          fatto  comunque  salvo   l'obbligo   di   corrispondere   i
          contributi pregressi. 
              2. I produttori di imballaggi  che  non  provvedono  ad
          organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi  di
          cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi
          di  cui  all'articolo  223,  ne'  adottano  un  sistema  di
          restituzione dei propri imballaggi ai  sensi  dell'articolo
          221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
          quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si  applica
          agli utilizzatori che  non  adempiono  all'obbligo  di  cui
          all'articolo 221, comma 4. 
              3. La violazione dei divieti di cui  all'articolo  226,
          commi 1 e 4,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila  euro.
          La stessa pena si applica a chiunque  immette  nel  mercato
          interne imballaggi privi dei requisiti di cui  all'articolo
          219, comma 5. 
              4. La violazione del disposto di cui all'articolo  226,
          comma  3,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria      da       duemilaseicento       euro       a
          quindicimilacinquecento euro." 
              "Art. 265. Disposizioni transitorie. -  1.  Le  vigenti
          norme  regolamentari  e  tecniche   che   disciplinano   la
          raccolta, il trasporto, il recupero e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  restano  in   vigore   sino   all'adozione   delle
          corrispondenti  specifiche  norme  adottate  in  attuazione
          della  parte  quarta  del  presente  decreto.  Al  fine  di
          assicurare che non vi sia alcuna soluzione  di  continuita'
          nel  passaggio  dalla  preesistente  normativa   a   quella
          prevista  dalla  parte  quarta  del  presente  decreto,  le
          pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle  rispettive
          competenze, adeguano la previgente normativa di  attuazione
          alla disciplina contenuta nella parte quarta  del  presente
          decreto, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dall'articolo
          264, comma 1,  lettera  i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti
          tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti
          pericolosi. 
              2. In attesa delle  specifiche  norme  regolamentari  e
          tecniche in  materia  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui
          all'articolo 195, comma 2, lettera  1),  e  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 188-ter e dal decreto legislativo
          24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle
          navi e residui di carico, i rifiuti  sono  assimilati  alle
          merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
          trasporti via mare e  la  disciplina  delle  operazioni  di
          carico, scarico, trasbordo, deposito  e  maneggio  in  aree
          portuali.  In  particolare  i   rifiuti   pericolosi   sono
          assimilati alle merci pericolose. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, di concerto con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive, individua  con  apposito  decreto  le
          forme di promozione e di incentivazione per  la  ricerca  e
          per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica  presso  le
          universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. 
              4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          entro  centottanta  giorni  da  tale  data,   puo'   essere
          presentata  all'autorita'  competente  adeguata   relazione
          tecnica al fine di rimodulare  gli  obiettivi  di  bonifica
          gia' autorizzati sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla
          parte quarta del presente decreto.  L'autorita'  competente
          esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
          necessarie. 
              5. (soppresso). 
              6. Le aziende  siderurgiche  e  metallurgiche  operanti
          alla data di entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente decreto e sottoposte alla  disciplina  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59,   sono
          autorizzate in via transitoria, previa presentazione  della
          relativa domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al  definitivo
          diniego  dell'autorizzazione   medesima,   ad   utilizzare,
          impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami
          ferrosi individuati dal  codice  GA  430  dell'Allegato  II
          (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1°  febbraio
          1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da  codici
          equivalenti del medesimo Allegato. 
              6-bis. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto  svolgono  attivita'  di  recupero  di
          rottami ferrosi e non ferrosi  che  erano  da  considerarsi
          escluse dal campo di applicazione della  parte  quarta  del
          medesimo decreto n. 152  del  2006  possono  proseguire  le
          attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
          disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
          autorizzazioni  necessarie  allo   svolgimento   di   dette
          attivita'  nel  nuovo  regime.  Le  relative   istanze   di
          autorizzazione o iscrizione sono presentate  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.".