Art. 26 
 
 
  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 
 
  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'
posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447
o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio
dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del
capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non
inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. 
  2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote
fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,
del codice civile. 
  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in
deroga all'articolo 2479,  quinto  comma,  del  codice  civile,  puo'
creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che
attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale
alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto
limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di
particolari condizioni non meramente potestative. 
  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del
codice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovative
costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono
costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,
anche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cui
all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi
speciali. 
  6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie
partecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  non
trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di
piani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 
  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'
altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di
terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile. 
  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento
della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli
adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,
nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle
camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di
start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non
oltre il quarto anno di iscrizione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta di seguito il comma 2 dell'articolo 2446 del
          codice civile: 
              « Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite. 
              Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite , gli amministratori  o  il
          consiglio di gestione,  e  nel  caso  di  loro  inerzia  il
          collegio sindacale ovvero  il  consiglio  di  sorveglianza,
          devono  senza  indugio  convocare   l'assemblea   per   gli
          opportuni  provvedimenti  .   All'assemblea   deve   essere
          sottoposta  una  relazione  sulla  situazione  patrimoniale
          della societa', con le osservazioni del collegio  sindacale
          o  del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione.   La
          relazione e le osservazioni devono  restare  depositate  in
          copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
          precedono l'assemblea, perche'  i  soci  possano  prenderne
          visione.  Nell'assemblea  gli  amministratori  devono  dare
          conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
          relazione. 
              Se entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta
          diminuita, a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria  o  il
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale
          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle
          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori. 
              Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'articolo 2436. » . 
              Si  riporta  di  seguito  l'articolo  2447  del  codice
          civile: 
              « Art.2447. Riduzione del capitale sociale al di  sotto
          del limite legale. 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo  si  riduce  al   disotto   del   minimo   stabilito
          dall'articolo 2327, gli amministratori o  il  consiglio  di
          gestione e, in  caso  di  loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa' . » . 
              Si riporta, di  seguito,  l'articolo  2468  del  codice
          civile: 
              « Art.2468. Effetti della  pubblicazione  nel  registro
          delle imprese. 
              Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o
          il deposito nel registro delle imprese sono  opponibili  ai
          terzi soltanto dopo  tale  pubblicazione,  a  meno  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. 
              Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno
          dalla pubblicazione di cui al comma  precedente,  gli  atti
          non sono opponibili ai terzi che provino  di  essere  stati
          nella impossibilita' di averne conoscenza. » . 
              Si riporta, di  seguito,  l'articolo  2474  del  codice
          civile: 
              « Art.2474. Operazioni sulle proprie partecipazioni. 
              In nessun caso la societa' puo' acquistare o  accettare
          in  garanzia  partecipazioni  proprie,   ovvero   accordare
          prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la  loro
          sottoscrizione. » . 
              Si riporta,  di  seguito  l'articolo  2479  del  codice
          civile. 
              "Art. 2479. Decisioni dei soci. 
              I soci  decidono  sulle  materie  riservate  alla  loro
          competenza dall'atto costitutivo, nonche'  sugli  argomenti
          che  uno  o  piu'   amministratori   o   tanti   soci   che
          rappresentano  almeno  un  terzo   del   capitale   sociale
          sottopongono alla loro approvazione. 
              In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
              1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
          utili; 
              2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo,  degli
          amministratori; 
              3) la nomina nei casi previsti dall'articolo  2477  dei
          sindaci e del  presidente  del  collegio  sindacale  o  del
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti 
              4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
              5) la decisione di compiere operazioni  che  comportano
          una   sostanziale   modificazione   dell'oggetto    sociale
          determinato   nell'atto   costitutivo   o   una   rilevante
          modificazione dei diritti dei soci. 
              L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni  dei
          soci siano adottate mediante consultazione scritta o  sulla
          base del consenso espresso per iscritto. In  tal  caso  dai
          documenti  sottoscritti  dai  soci  devono  risultare   con
          chiarezza  l'argomento  oggetto  della  decisione   ed   il
          consenso alla stessa. 
              Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la  previsione
          di cui al terzo  comma  e  comunque  con  riferimento  alle
          materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo  comma  del
          presente articolo nonche'  nel  caso  previsto  dal  quarto
          comma dell'articolo 2482-bis oppure  quando  lo  richiedono
          uno  o  piu'  amministratori  o  un  numero  di  soci   che
          rappresentano almeno un  terzo  del  capitale  sociale,  le
          decisioni  dei  soci  debbono  essere   adottate   mediante
          deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis. 
              Ogni socio ha diritto  di  partecipare  alle  decisioni
          previste dal presente articolo  ed  il  suo  voto  vale  in
          misura proporzionale alla sua partecipazione . 
              Salvo diversa disposizione  dell'atto  costitutivo,  le
          decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
          maggioranza che rappresenti almeno la  meta'  del  capitale
          sociale.". 
              Si riporta, di seguito, l'articolo 2479-bis, del codice
          civile. 
              "Art. 2479-bis. Assemblea dei soci. 
              L'atto costitutivo determina  i  modi  di  convocazione
          dell'assemblea dei soci, tali  comunque  da  assicurare  la
          tempestiva informazione sugli  argomenti  da  trattare.  In
          mancanza la convocazione  e'  effettuata  mediante  lettera
          raccomandata spedita  ai  soci  almeno  otto  giorni  prima
          dell'adunanza nel domicilio risultante dal  registro  delle
          imprese. 
              Se l'atto  costitutivo  non  dispone  diversamente,  il
          socio puo' farsi rappresentare in assemblea e  la  relativa
          documentazione  e'  conservata  secondo  quanto  prescritto
          dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). 
              Salvo  diversa   disposizione   dell'atto   costitutivo
          l'assemblea si  riunisce  presso  la  sede  sociale  ed  e'
          regolarmente costituita con la presenza di tanti  soci  che
          rappresentano  almeno  la  meta'  del  capitale  sociale  e
          delibera a maggioranza assoluta e, nei  casi  previsti  dai
          numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il
          voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la  meta'
          del capitale sociale. 
              L'assemblea  e'  presieduta  dalla   persona   indicata
          nell'atto costitutivo o, in mancanza, da  quella  designata
          dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
          regolarita' della costituzione, accerta  l'identita'  e  la
          legittimazione dei presenti, regola il suo  svolgimento  ed
          accerta i risultati delle votazioni; degli  esiti  di  tali
          accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 
              In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando
          ad essa partecipa l'intero capitale  sociale  e  tutti  gli
          amministratori e sindaci sono presenti  o  informati  della
          riunione   e   nessuno   si   oppone    alla    trattazione
          dell'argomento.". 
              Si riporta di seguito il comma 4 dell'articolo 2482-bis
          del codice civile, 
              "Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite. 
              Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei  soci  per  gli
          opportuni provvedimenti. 
              All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una  relazione
          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della
          societa',   con   le   osservazioni   nei   casi   previsti
          dall'articolo 2477 del collegio sindacale  o  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.  Se
          l'atto costitutivo non prevede  diversamente,  copia  della
          relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
          sede   della   societa'   almeno    otto    giorni    prima
          dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. 
              Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
          fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
          prevista nel precedente comma. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono  chiedere
          al tribunale che venga disposta la riduzione  del  capitale
          in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
              Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori. 
              Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'articolo 2446.". 
              Si riporta di seguito il comma 4 dell'articolo 2482-ter
          del codice civile, 
              "Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al  disotto  del
          minimo legale. 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
          4) dell'articolo  2463,  gli  amministratori  devono  senza
          indugio convocare l'assemblea per deliberare  la  riduzione
          del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad
          una cifra non inferiore al detto minimo. 
              E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la
          trasformazione della societa'.". 
              Si  riporta  di  seguito  il  primo  comma,  punto  4),
          dell'articolo 2484 del codice civile: 
              "Art. 2484. Cause di scioglimento. 
              Le societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a
          responsabilita' limitata si sciolgono: 
              1) per il decorso del termine; 
              2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o  per  la
          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che
          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
          le opportune modifiche statutarie; 
              3) per  l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea [c.c. 2409]; 
              4) per la riduzione del capitale al disotto del  minimo
          legale, salvo quanto e'  disposto  dagli  articoli  2447  e
          2482-ter ; 
              5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater  e
          2473; 
              6) per deliberazione dell'assemblea ; 
              7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo  o
          dallo statuto . 
              La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
              Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
              Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre
          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma. 
              Si riporta, di seguito, l'articolo 30  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 30  dicembre
          1994, n. 304, S.O.: 
              "Art. 30. Societa' di comodo. Valutazione dei titoli. 
              1. Agli effetti del presente articolo le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata, in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice,
          nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
          con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,  si
          considerano non operativi se  l'ammontare  complessivo  dei
          ricavi, degli incrementi delle rimanenze  e  dei  proventi,
          esclusi   quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
          economico, ove prescritto, e' inferiore  alla  somma  degli
          importi che risultano applicando le  seguenti  percentuali:
          a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo
          85, comma 1, lettere c), d) ed e), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  delle  quote  di
          partecipazione   nelle   societa'   commerciali   di    cui
          all'articolo  5  del  medesimo  testo  unico,  anche  se  i
          predetti    beni     e     partecipazioni     costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
          crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
          costituite  da   beni   immobili   e   da   beni   indicati
          nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, anche  in  locazione  finanziaria
          per gli immobili  classificati  nella  categoria  catastale
          A/10, la predetta percentuale e' ridotta al  5  per  cento;
          per gli  immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
          rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti,   la
          percentuale e' ulteriormente ridotta al 4  per  cento;  per
          tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti la  percentuale  e'  dell'1  per
          cento;  c)  il  15  per  cento  al   valore   delle   altre
          immobilizzazioni,  anche  in  locazione   finanziaria.   Le
          disposizioni del primo periodo  non  si  applicano:  1)  ai
          soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,  e'
          fatto obbligo di costituirsi sotto  forma  di  societa'  di
          capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo
          di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
          o straordinaria; 4) alle societa' ed enti  che  controllano
          societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati  in  mercati
          regolamentati  italiani  ed  esteri,  nonche'  alle  stesse
          societa'  ed  enti  quotati  ed  alle  societa'   da   essi
          controllate,  anche  indirettamente;   5)   alle   societa'
          esercenti pubblici servizi di trasporto; 6)  alle  societa'
          con un numero di soci  non  inferiore  a  50;  6-bis)  alle
          societa' che nei due esercizi  precedenti  hanno  avuto  un
          numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci  unita';
          6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
          procedure  di  liquidazione  giudiziaria,  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   ed   in   concordato   preventivo;
          6-quater)  alle  societa'  che  presentano   un   ammontare
          complessivo del valore della produzione  (raggruppamento  A
          del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
          patrimoniale; 6-quinquies)  alle  societa'  partecipate  da
          enti pubblici almeno nella misura  del  20  per  cento  del
          capitale sociale; 6-sexies)  alle  societa'  che  risultano
          congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e  i
          proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
          vanno assunti in base alle risultanze medie  dell'esercizio
          e dei due precedenti. Per la determinazione del valore  dei
          beni si applica l'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
          beni in locazione finanziaria si assume il costo  sostenuto
          dall'impresa   concedente,   ovvero,   in    mancanza    di
          documentazione, la somma dei  canoni  di  locazione  e  del
          prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 
              3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini
          dell'imposta personale sul reddito per le  societa'  e  per
          gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume  che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,   ai   valori   dei    beni    posseduti
          nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)  l'1,50  per
          cento sul valore dei beni indicati  nella  lettera  a)  del
          comma  1;  b)  il  4,75  per   cento   sul   valore   delle
          immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni
          indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  anche   in   locazione
          finanziaria per  le  immobilizzazioni  costituite  da  beni
          immobili a destinazione abitativa  acquisiti  o  rivalutati
          nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
          e' ridotta al 3 per cento; per  gli  immobili  classificati
          nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale  e'
          ulteriormente  ridotta  al  4  per  cento;  per  tutti  gli
          immobili situati in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento c)  il
          12  per  cento   sul   valore   complessivo   delle   altre
          immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
          di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
          diminuzione della parte di reddito eccedente quello  minimo
          di cui al presente comma. 
              3-bis. Fermo l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per
          le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
          1 si presume che il valore della produzione netta  non  sia
          inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del  comma
          3 aumentato delle retribuzioni sostenute per  il  personale
          dipendente,  dei  compensi   spettanti   ai   collaboratori
          coordinati e continuativi, di  quelli  per  prestazioni  di
          lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente   e   degli
          interessi passivi. 
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi. 
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata  puo'  richiedere  la  disapplicazione
          delle   relative   disposizioni   antielusive   ai    sensi
          dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni oggettive, in presenza delle quali e' consentito
          disapplicare le disposizioni del presente  articolo,  senza
          dover  assolvere  all'onere  di  presentare  l'istanza   di
          interpello di cui al comma 4-bis. 
              4-quater.  I  provvedimenti  del  direttore   regionale
          dell'Agenzia  delle  entrate,  adottati  a  seguito   delle
          istanze di disapplicazione presentate ai  sensi  del  comma
          4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in  plico
          raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo  fax
          o posta elettronica. 
              5.. 
              6. ... 
              7 ... 
              8. . 
              9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
          1994. 
              10. (abrogato) » . 
              Si riportano,  di  seguito,  i  commi  da  36-decies  a
          36-duodecies del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
          13  agosto  2011,  n.  188,  convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: 
              « 36-decies. Pur non ricorrendo i  presupposti  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, le societa' e gli enti  ivi  indicati  che  presentano
          dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi  d'imposta
          consecutivi sono considerati non operativi a decorrere  dal
          successivo quarto periodo  d'imposta  ai  fini  e  per  gli
          effetti del citato articolo 30. Restano ferme le  cause  di
          non applicazione della disciplina in  materia  di  societa'
          non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n.
          724 del 1994. 
              36-undecies.  Il  comma  36-decies  trova  applicazione
          anche qualora,  nell'arco  temporale  di  cui  al  medesimo
          comma, le  societa'  e  gli  enti  siano  per  due  periodi
          d'imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano  dichiarato
          un reddito inferiore  all'ammontare  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 3, della citata legge  n.  724  del
          1994. 
              36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
          e  36-undecies  si  applicano  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di  cui  ai  commi  36-decies  e
          36-undecies. » .