(Allegato-art. 26)
                               Art. 26 
 
                           Accesso civico 
 
  1. L'obbligo in capo al  Garante  di  pubblicare  i  documenti,  le
informazioni o i dati previsti nel presente regolamento  comporta  il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei  casi  in  cui  sia
stata omessa la loro pubblicazione. 
  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna
limitazione quanto alla legittimazione  soggettiva  del  richiedente,
non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza di cui all'articolo 28. 
  3. Il Garante, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione  nel
sito  istituzionale  del  documento,  dell'informazione  o  del  dato
richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento,
l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel
rispetto del presente regolamento, il Garante indica  al  richiedente
il relativo collegamento ipertestuale.