(( Art. 26-bis 
 
                      Suddivisione in lotti )) 
 
  ((1. All'articolo 2, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  dopo
il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nella  determina  a
contrarre le stazioni appaltanti indicano  la  motivazione  circa  la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti».)) 
  ((2. All'articolo  6,  comma  5,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  «principi  di
correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del  contraente,»
sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e  medie  imprese
attraverso  adeguata  suddivisione   degli   affidamenti   in   lotti
funzionali».)) 
  ((3. All'articolo 7, comma 8, lettera a) , del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il  contenuto  dei
bandi»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   con   specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2,  comma
1-bis,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell' articolo  dell'articolo  2,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art 2 (Principi) 
              1. L'affidamento  e  l'esecuzione  di  opere  e  lavori
          pubblici,  servizi  e  forniture,  ai  sensi  del  presente
          codice, deve garantire  la  qualita'  delle  prestazioni  e
          svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di   economicita',
          efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento  deve
          altresi'  rispettare  i  principi  di  libera  concorrenza,
          parita' di trattamento, non  discriminazione,  trasparenza,
          proporzionalita', nonche'  quello  di  pubblicita'  con  le
          modalita' indicate nel presente codice. 
              1-bis. Nel rispetto  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di appalti pubblici, al fine di favorire  l'accesso
          delle piccole  e  medie  imprese,  le  stazioni  appaltanti
          devono,  ove  possibile  ed   economicamente   conveniente,
          suddividere  gli  appalti  in   lotti   funzionali.   Nella
          determina a contrarre le stazioni  appaltanti  indicano  la
          motivazione circa la mancata suddivisione  dell'appalto  in
          lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le piccole e medie imprese" 
              . 1-ter. La realizzazione delle grandi  infrastrutture,
          ivi comprese quelle disciplinate  dalla  parte  II,  titolo
          III, capo IV, nonche' delle connesse  opere  integrative  o
          compensative, deve garantire  modalita'  di  coinvolgimento
          delle piccole e medie imprese. (6) 
              2.   Il   principio   di   economicita'   puo'   essere
          subordinato,  entro  i  limiti  in  cui  sia  espressamente
          consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai
          criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze  sociali,
          nonche' alla tutela della salute  e  dell'ambiente  e  alla
          promozione dello sviluppo sostenibile. 
              3. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice, le procedure di affidamento e  le  altre  attivita'
          amministrative  in  materia  di   contratti   pubblici   si
          espletano nel rispetto delle disposizioni sul  procedimento
          amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              4. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice,  l'attivita'  contrattuale  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 1 si  svolge  nel  rispetto,  altresi',  delle
          disposizioni stabilite dal codice civile." 
              - Si riporta il testo dell' articolo  dell'articolo  6,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
          modificato dall'approvazione della presente legge: 
              "Art 6.  (Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture) 
              1. L'Autorita' per la vigilanza  sui  lavori  pubblici,
          con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge  11
          febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture. 
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          (30) membri nominati con determinazione  adottata  d'intesa
          dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
          Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine  di  garantire
          la pluralita' delle esperienze  e  delle  conoscenze,  sono
          scelti tra personalita' che  operano  in  settori  tecnici,
          economici e giuridici  con  riconosciuta  professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento. (26) 
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette  anni
          fino  all'approvazione  della  legge  di   riordino   delle
          autorita' indipendenti e  non  possono  essere  confermati.
          Essi non possono esercitare, a pena  di  decadenza,  alcuna
          attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati  ne'
          ricoprire altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o
          rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei  partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza, sono collocati fuori ruolo o  in  aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   e'   determinato   il
          trattamento economico spettante ai  membri  dell'Autorita'.
          (27) (28) 
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 
              5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche  di
          interesse regionale, di lavori,  servizi  e  forniture  nei
          settori ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche',  nei
          limiti  stabiliti  dal  presente  codice,   sui   contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di applicazione del presente codice, al fine  di  garantire
          l'osservanza  dei  principi  di  cui  all'articolo   2   e,
          segnatamente, il rispetto dei  principi  di  correttezza  e
          trasparenza delle procedure di scelta  del  contraente,  di
          tutela delle piccole e medie  imprese  attraverso  adeguata
          suddivisione degli affidamenti in  lotti  funzionali  e  di
          economica ed efficiente esecuzione dei  contratti,  nonche'
          il rispetto delle regole della  concorrenza  nelle  singole
          procedure di gara. 
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
          amministrative indipendenti. 
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita': 
              a) vigila sull'osservanza della disciplina  legislativa
          e regolamentare vigente, verificando,  anche  con  indagini
          campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento; 
              b) vigila sui contratti di lavori, servizi,  forniture,
          esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del
          presente codice, verificando, con riferimento alle concrete
          fattispecie contrattuali, la legittimita' della sottrazione
          al presente codice e il rispetto dei principi  relativi  ai
          contratti  esclusi;  non  sono  soggetti  a   obblighi   di
          comunicazione    all'Osservatorio    ne'    a     vigilanza
          dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; 
              c) vigila affinche' sia  assicurata  l'economicita'  di
          esecuzione dei contratti pubblici; 
              d) accerta che dall'esecuzione dei  contratti  non  sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario; 
              e) segnala al Governo e  al  Parlamento,  con  apposita
          comunicazione,   fenomeni    particolarmente    gravi    di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici; 
              f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
          occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina  i
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
              g) formula al Ministro  delle  infrastrutture  proposte
          per la revisione del regolamento; (25) 
              h) predispone e invia al Governo e  al  Parlamento  una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate  nel  settore  dei   contratti   pubblici   con
          particolare riferimento: 
              h.1)  alla  frequenza  del  ricorso  a  procedure   non
          concorsuali; 
              h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; 
              h.3) allo scostamento dai costi standardizzati  di  cui
          all'articolo 7; 
              h.4)  alla  frequenza   del   ricorso   a   sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; 
              h.5) al mancato o tardivo  adempimento  degli  obblighi
          nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 
              h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
              i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio  di  cui
          all'articolo 7; 
              l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 
              m)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con   le
          modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo  5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione, le attestazioni  rilasciate  in  difetto  dei
          presupposti  stabiliti   dalle   norme   vigenti,   nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; 
              n) su iniziativa della stazione appaltante e di  una  o
          piu' delle  altre  parti,  esprime  parere  non  vincolante
          relativamente a questioni insorte  durante  lo  svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi di soluzione; si applica l'articolo  1,  comma  67,
          terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
              o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza  ad
          irrogare  sanzioni  pecuniarie,  le  stesse,   nei   limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui le violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte  salve  le
          diverse  sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.   I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento della sanzione.  La  riscossione  della  sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo. 
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo': 
              a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli  operatori
          economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
          altra  pubblica  amministrazione  e  ad  ogni  ente,  anche
          regionale, operatore economico o persona fisica che ne  sia
          in  possesso,   documenti,   informazioni   e   chiarimenti
          relativamente ai lavori, servizi e forniture  pubblici,  in
          corso o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi  di
          progettazione, agli  affidamenti;  b)  disporre  ispezioni,
          anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
          avvalendosi anche  della  collaborazione  di  altri  organi
          dello Stato; 
              c) disporre perizie e analisi economiche e  statistiche
          nonche' la consultazione di esperti in ordine  a  qualsiasi
          elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; 
              d) avvalersi del Corpo della Guardia  di  Finanza,  che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i poteri di indagine  ad  esso  attribuiti  ai  fini  degli
          accertamenti relativi all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e  i  dati  acquisiti  dalla  Guardia  di   Finanza   nello
          svolgimento   di    tali    attivita'    sono    comunicati
          all'Autorita'. 
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i   dati
          riguardanti gli operatori economici oggetto di  istruttoria
          da  parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino   alla
          conclusione  dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto   di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              11. Con provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori o agli organismi di attestazione. 
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle  pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Il   procedimento
          disciplinare e' instaurato dall'amministrazione  competente
          su segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito  va
          comunicato all'Autorita' medesima. 
              13.  Qualora  accerti  l'esistenza  di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, agli  organi  giurisdizionali  competenti.  Qualora
          l'Autorita' accerti  che  dalla  esecuzione  dei  contratti
          pubblici derivi pregiudizio per  il  pubblico  erario,  gli
          atti  e  i  rilievi  sono  trasmessi  anche   ai   soggetti
          interessati e alla procura generale della Corte dei conti." 
              - Si riporta il testo dell' articolo  dell'articolo  7,
          del c itato decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art 7. (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture) 
              1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          composto da una sezione centrale  e  da  sezioni  regionali
          aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I
          modi e i  protocolli  della  articolazione  regionale  sono
          definiti  dall'Autorita'  di  concerto  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. (40) 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. (35) 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: (33) 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei  parametri  qualita-prezzo  di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi  dell'articolo
          26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; (37) 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
          del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di
          lavori, forniture e servizi nei  settori  di  gas,  energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 87, comma 2, lettera g). (36) 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 50.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
          dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
          2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i  soggetti  invitati,
          l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario
          e del progettista 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. )".