Art. 26 
 
 
Partecipazione  degli  enti  locali  alle  decisioni  relative   alla
          formazione di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali,  un'adeguata  consultazione  dei  comuni,  delle
province e delle citta' metropolitane ai fini della formazione  della
posizione dell'Italia in relazione ad attivita'  dell'Unione  europea
che presentino specifica rilevanza negli ambiti di  competenza  degli
enti locali. 
  2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo  6,  comma  1,
riguardino  questioni  di  particolare  rilevanza  negli  ambiti   di
competenza  degli  enti  locali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro per  gli  affari  europei  li  trasmette  alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Tali  progetti  e  atti
sono altresi' trasmessi per il tramite della Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,
all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro
interesse le associazioni rappresentative degli enti locali,  per  il
tramite della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere
che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. 
  3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma  4,
esperti designati dagli enti locali secondo modalita' da stabilire in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al
Governo entro  la  data  indicata  all'atto  della  trasmissione  dei
progetti o degli atti o, in  mancanza,  entro  il  giorno  precedente
quello della discussione in sede di Unione europea, il  Governo  puo'
comunque  procedere  alle  attivita'  dirette  alla  formazione   dei
relativi atti.