Art. 26 
 
                              Personale 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta nominativa o per unita' organiche del Ministero degli affari
esteri, di concerto con i Ministeri interessati,  viene  stabilito  e
aggiornato il contingente di  personale,  anche  militare,  di  altre
amministrazioni, dotato dei requisiti di  professionalita'  necessari
per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge  e  al  presente
regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai  sensi
dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il  Ministero
degli affari esteri in  posizione  di  comando  per  un  periodo  non
inferiore a due anni. 
  3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 25, comma  5,
e' a tutti gli effetti organicamente  e  funzionalmente  in  servizio
nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico  fisso
e  continuativo  del   predetto   personale   e'   a   carico   delle
amministrazioni di appartenenza, mentre gli  altri  oneri  finanziari
sono  di  competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri.  Per  il
personale militare  si  applicano  le  norme  previste  dal  relativo
ordinamento. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'art. 30 della legge 9 luglio  1990,  n.
          185, e' il seguente: 
              «Art.  30  (Distacco  di  personale).  -  1.   Per   lo
          svolgimento delle  attivita'  connesse  al  rilascio  delle
          autorizzazioni   previste   dalla   presente   legge,   nel
          regolamento  d'esecuzione  di  cui  all'art.   29   saranno
          emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del  decreto
          del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,
          norme per il distacco al Ministero degli affari  esteri  di
          personale di altre amministrazioni.».