Art. 26 Personale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri interessati, viene stabilito e aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni. 3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 25, comma 5, e' a tutti gli effetti organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento.
Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.».