Art. 26 
 
    (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3.  Gli  atti  assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti  e  le  formalita'
direttamente  conseguenti  posti  in  essere   per   effettuare   gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari  sono  esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e  dalle  tasse
ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle  imposte  ipotecaria  e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.". 
  2. L'importo di ciascuna delle imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale stabilito in misura  fissa  di  euro  168  da  disposizioni
vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200. 
  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e  per
le scritture private autenticate a  partire  da  tale  data,  per  le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per  la
registrazione dalla medesima  data,  nonche'  per  le  formalita'  di
trascrizione, di  iscrizione,  di  rinnovazione  eseguite  e  per  le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.