Articolo 26 Sistema di raccolta acqua piovana 1. Le acque piovane possono essere convogliate in cisterna interrata per un volume utile sino a 15 mc, per volumi superiori a 15 mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc, deve essere dimostrata e documentata la necessita' della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti devono risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura.