(Regolamento-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                  Sistema di raccolta acqua piovana 
 
  1.  Le  acque  piovane  possono  essere  convogliate  in   cisterna
interrata per un volume utile sino a 15 mc, per volumi superiori a 15
mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc, deve essere  dimostrata  e
documentata la necessita' della  riserva  idrica  in  funzione  della
conduzione  agricola  dei  terreni;  i  manufatti  devono   risultare
completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno
40 cm sulla copertura.