Art. 26 
 
 
(( Interventi sulle tariffe incentivanti  dell'elettricita'  prodotta
                      da impianti fotovoltaici 
 
  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo  25,  comma  10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo  le
modalita' previste dal presente articolo. 
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 
  a) la tariffa e' erogata per un  periodo  di  24  anni,  decorrente
dall'entrata in esercizio  degli  impianti,  ed  e'  conseguentemente
ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
  b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa
e'  rimodulata  prevedendo  un  primo  periodo  di  fruizione  di  un
incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di
fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in   ugual   misura.   Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi
titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista
con le tariffe vigenti; 
  c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 
  1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 
  2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 
  3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
900 kW. 
  In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE  applica
l'opzione di cui alla lettera c). 
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio  2011,  e  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. 
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza  e  ove  necessario,  alla  durata   dell'incentivo   come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la  validita'  temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di
applicazione del presente articolo. 
  7.  I  soggetti  beneficiari  di  incentivi  pluriennali,  comunque
denominati,  per  la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino  ad  un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei. 
  8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai  soggetti
beneficiari nei diritti a percepire  gli  incentivi  pluriennali  dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva  la  prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare  annualmente,  anche  avvalendosi  del  soggetto  deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un  importo  pari  alla  rata  annuale
costante,  calcolata  sulla  base  di  un  tasso  di   interesse   T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo  sostenuto  per
l'acquisto  dei  diritti  di  un  arco  temporale  analogo  a  quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi. 
  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  con  propri  provvedimenti,
provvede a: 
  a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente  di  cui  al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8; 
  b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi
di euro, che l'acquirente di cui al comma  7  rende  complessivamente
disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali; 
  c)  definire  le  condizioni,  le  procedure  e  le  modalita'   di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma  7  delle  quote
degli incentivi  pluriennali  acquistati  o,  in  alternativa,  degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8; 
  d) stabilire i criteri e le  procedure  per  determinare  la  quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto  di
cessione da parte di ciascun  soggetto  beneficiario,  tenendo  conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti; 
  e) definire le condizioni, le procedure  ed  ogni  altro  parametro
utile  per  disciplinare  la  cessione  delle  quote   di   incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo'  essere  inferiore  al
tasso T riconosciuto all'acquirente,  e  nei  limiti  di  un  importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di  incentivi  pluriennali
stabilito per ciascuna asta; 
  f) stabilire per ciascuna asta le procedure di  partecipazione,  il
tasso di sconto minimo e  l'importo  massimo  destinato  all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le  aste
siano distinte sulla base della tipologia o  della  dimensione  degli
impianti, delle connesse  specificita'  in  termini  di  numerosita',
costo presunto del capitale e  capacita'  di  gestione  di  procedure
complesse; 
  g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura  di  selezione
dell'acquirente e  le  aste  di  acquisto  utile  a  massimizzare  la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione  che  esse  in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato. 
  10. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, nel rispetto  di  specifici  indirizzi  emanati  con  proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo  economico,  destina  l'eventuale
differenza  tra  il  costo   annuale   degli   incentivi   acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema. 
  11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa  utile  a  dare
piena esecuzione alle disposizioni  del  presente  articolo,  inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di  incentivi  pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati. 
  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle  disposizioni  di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di  cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3. 
  13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  7  a  12  e'
subordinata alla verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze della compatibilita'  degli  effetti  delle  operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto  degli
impegni assunti in sede europea. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni,  recante
          Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita', e' il seguente: 
              "Art. 7 Disposizioni specifiche per il solare 
              1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro delle  attivita'  produttive,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,
          adotta uno o piu' decreti  con  i  quali  sono  definiti  i
          criteri per l'incentivazione della  produzione  di  energia
          elettrica dalla fonte solare. 
              2. I criteri di cui al comma  1,  senza  oneri  per  il
          bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  della   normativa
          comunitaria vigente: 
              a) stabiliscono i requisiti dei  soggetti  che  possono
          beneficiare dell'incentivazione; 
              b)  stabiliscono  i  requisiti   tecnici   minimi   dei
          componenti e degli impianti; 
              c) stabiliscono  le  condizioni  per  la  cumulabilita'
          dell'incentivazione con altri incentivi; 
              d) stabiliscono  le  modalita'  per  la  determinazione
          dell'entita'   dell'incentivazione.   Per    l'elettricita'
          prodotta  mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte
          solare prevedono una  specifica  tariffa  incentivante,  di
          importo decrescente e di durata tali da garantire una  equa
          remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; 
              e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale  da
          installare; 
              f) fissano, altresi', il limite massimo  della  potenza
          elettrica cumulativa di  tutti  gli  impianti  che  possono
          ottenere l'incentivazione; 
              g) possono prevedere l'utilizzo dei  certificati  verdi
          attribuiti al Gestore della rete  dall'art.  11,  comma  3,
          secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79. 
              (Articolo abrogato, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,
          dal n. 3) della lettera  b)  del  comma  11  dell'art.  25,
          d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28)". 
              -  Il  testo  dell'art.  25,  comma  10,  del   decreto
          legislativo   3   marzo   2011,   n.   28,   e   successive
          modificazioni,   recante   Attuazione    della    direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE., e' il seguente: 
              "Art. 25.Disposizione transitorie e abrogazioni 
              [1-9] [omissis] 
              10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies  del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   marzo   2010,   n.   41,
          l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da
          impianti  solari  fotovoltaici  che  entrino  in  esercizio
          successivamente  al  termine  di  cui   al   comma   9   e'
          disciplinata  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  da  adottare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del   mare,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  aprile
          2011, sulla base dei seguenti principi: 
              a) determinazione  di  un  limite  annuale  di  potenza
          elettrica  cumulativa  degli  impianti   fotovoltaici   che
          possono ottenere le tariffe incentivanti; 
              b) determinazione  delle  tariffe  incentivanti  tenuto
          conto della riduzione dei  costi  delle  tecnologie  e  dei
          costi di impianto e degli incentivi applicati  negli  Stati
          membri dell'Unione europea; 
              c)  previsione  di  tariffe  incentivanti  e  di  quote
          differenziate sulla base della natura dell'area di sedime; 
              d) applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  7  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  in  quanto
          compatibili con il presente comma.". 
                
              - Il testo  dell'art.  5,  comma  7,  lettera  a),  del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
          la correzione dell'andamento  dei  conti  pubblici,  e'  il
          seguente: 
              Art.5 Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
          societa' per azioni 
              [1-6] [omissis] 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. ". 
                
              - Il testo dell'articolo 1, comma 47,  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  recante  Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), e' il seguente: 
              Art.1 
              [1-46] [omissis] 
              47.  All'art.  5,  comma  11,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) e'
          aggiunta la seguente: 
              «e-bis)   con   riferimento   a    ciascun    esercizio
          finanziario, le  esposizioni  assunte  o  previste  da  CDP
          S.p.A., ai sensi del  comma  7,  lettera  a),  che  possono
          essere garantite dallo Stato, anche a livello  pluriennale.
          La garanzia dello Stato  puo'  essere  rilasciata  a  prima
          domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,
          deve  essere  onerosa  e  compatibile  con   la   normativa
          dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse
          dallo Stato a condizioni di mercato». 
              48-100 [omissis]".