Art. 26 
 
 
                Misure urgenti per la valorizzazione 
             degli immobili (( pubblici )) inutilizzati 
 
  1.  ((  In  considerazione  dell'eccezionalita'  della   situazione
economico-finanziaria  del  Paese,  al  fine  di   contribuire   alla
stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione e di promuovere iniziative di  valorizzazione  del
patrimonio  pubblico  volte  allo  sviluppo  economico   e   sociale,
l'accordo )) di programma di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  avente  ad  oggetto  il  recupero  di  immobili  non
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce  variante
urbanistica. Allo scopo di individuare i  contenuti  dell'accordo  di
programma, il Comune, (( fermo restando,  nel  caso  di  insediamenti
commerciali,  quanto  disposto  dall'articolo  31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )), presenta (( una proposta  ))
di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di  destinazione
d'uso (( all'Agenzia del demanio, che e' tenuta  a  valutarla,  entro
trenta giorni dalla ricezione della stessa )), alvo  opponga  diversa
ipotesi di utilizzo finanziata o in corso  di  finanziamento,  ((  di
valorizzazione o di alienazione )). 
  (( 1-bis. Hanno priorita' di valutazione i progetti di recupero  di
immobili a fini di edilizia residenziale  pubblica,  da  destinare  a
nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie  comunali  per
l'accesso ad alloggi di edilizia economica  e  popolare  e  a  nuclei
sottoposti a provvedimenti di  rilascio  per  morosita'  incolpevole,
nonche'  gli  immobili  da  destinare  ad  autorecupero,  affidati  a
cooperative composte esclusivamente da soggetti  aventi  i  requisiti
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I  progetti  aventi
scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di  programma,  in
relazione agli interventi di cui al periodo  precedente,  finalizzati
alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla  dimostrazione  che
non sussistano le necessita' o le condizioni per tali progetti. )) 
  (( 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e  l'Agenzia  del
demanio, nonche' il Ministero della difesa, quando le  operazioni  di
cui al presente articolo comprendono immobili in uso  a  quest'ultimo
Dicastero  e  non  piu'  utili  alle  sue  finalita'   istituzionali,
effettuano   la   prima   individuazione   degli    immobili    entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Il provvedimento di  individuazione
degli immobili dell'Amministrazione della difesa non piu'  utilizzati
e' comunicato  alle  competenti  Commissioni  parlamentari.  ))  Sono
esclusi dall'applicazione della presente  disposizione  gli  immobili
per i quali e' stata accolta  la  domanda  di  trasferimento  di  cui
all'articolo  56-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i
quali si continua ad applicare la disciplina  ivi  prevista  fino  al
trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia. 
  3.  Entro  30  giorni   dalla   adozione   dei   provvedimenti   di
individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, ((  d'intesa
con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in  uso  al
medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui  al
comma 2,  puo'  formulare  ))  all'amministrazione  comunale  ((  una
proposta  ))  di  recupero  dell'immobile  a   diversa   destinazione
urbanistica, (( fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni  )),  anche  previa
pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per  sollecitare  la
presentazione (( della proposta )) da parte di privati. 
  4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di  cui  ai
commi   precedenti,   sottoscritto   dall'amministrazione    comunale
interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio (( e con il Ministero
della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non  piu'
utili alle  sue  finalita'  istituzionali  di  cui  al  comma  2  )),
costituisce variante di  destinazione  d'uso  ai  sensi  del  decreto
legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90  giorni
dal ricevimento della citata proposta.  Entro  30  giorni  dalla  sua
conclusione l'accordo e' ratificato con deliberazione  del  Consiglio
comunale. 
  5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, adottano  le  misure
necessarie a garantire, in  base  ai  principi  di  proporzionalita',
adeguatezza,  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  della  pubblica
amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea  sul  territorio
nazionale  del  presente  articolo,  le  occorrenti   semplificazioni
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli
atti,  per  l'approvazione  delle   varianti   urbanistiche   e   per
l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione  sovraordinati,
discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. 
  6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio (( e il
Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e
non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui  al  comma  2,
procedono  )),  secondo  le  norme  vigenti,  all'alienazione,   alla
concessione e alla  costituzione  del  diritto  di  superficie  degli
immobili. 
  7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui
ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla  sua  conclusione,  il
Ministro competente puo' proporre al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di nominare, previa diffida,  un  commissario  ad  acta  che
provvede alle procedure necessarie per la  variante  urbanistica,  ((
ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti )). Nel caso di
nomina del commissario ad acta non si applicano  le  disposizioni  di
cui al comma 8. (( Al commissario di cui al  periodo  precedente  non
sono  corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti, comunque denominati. )) 
  8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli  immobili  la
cui destinazione d'uso  sia  stata  modificata  anche  ai  sensi  del
presente articolo, e' attribuita agli  enti  territoriali  che  hanno
contribuito,  nei  limiti  delle  loro  rispettive  competenze,  alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei  proventi,  secondo
modalita' determinate con decreto ((  del  Ministro  dell'economia  e
delle   finanze   da   adottare,    limitatamente    agli    immobili
dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro  della
difesa )). 
  (( 8-bis. Il comma 12  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Comma 1: 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante
          "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28  settembre  2000,
          n. 227, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          31 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "2.  Secondo  la  disciplina  dell'Unione   Europea   e
          nazionale  in   materia   di   concorrenza,   liberta'   di
          stabilimento e libera prestazione di  servizi,  costituisce
          principio generale dell'ordinamento nazionale  la  liberta'
          di apertura di nuovi esercizi  commerciali  sul  territorio
          senza contingenti, limiti territoriali o altri  vincoli  di
          qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
          della salute, dei lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
          l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni  e  gli
          enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
          del presente comma entro  il  30  settembre  2012,  potendo
          prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni  tra   gli
          operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
          ovvero  limitazioni  ad  aree   dove   possano   insediarsi
          attivita' produttive e commerciali solo qualora vi  sia  la
          necessita'  di  garantire  la  tutela  della  salute,   dei
          lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e
          dei beni culturali". 
              Comma 2: 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  56-bis  del
          citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: 
              "Art.  56-bis.  Semplificazione  delle   procedure   in
          materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali 
              1.  Il  trasferimento  in  proprieta',  a  titolo   non
          oneroso, a comuni, province, citta' metropolitane e regioni
          dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera
          e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.
          85, siti nel rispettivo  territorio,  e'  disciplinato  dal
          presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in
          uso  per  finalita'  dello  Stato  o  per  quelle  di   cui
          all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e successive modificazioni, i beni per i  quali  siano
          in  corso  procedure  volte  a  consentirne  l'uso  per  le
          medesime finalita', nonche' quelli per  i  quali  siano  in
          corso operazioni di valorizzazione o  dismissione  di  beni
          immobili ai sensi  dell'articolo  33  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 
              2. A decorrere dal 1°  settembre  2013,  i  comuni,  le
          province,  le  citta'  metropolitane  e  le   regioni   che
          intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al  comma
          1 presentano all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  termine
          perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita'  tecniche
          da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta  di
          attribuzione   sottoscritta   dal   rappresentante   legale
          dell'ente,  che  identifica  il  bene,  ne   specifica   le
          finalita'  di  utilizzo  e  indica  le  eventuali   risorse
          finanziarie preordinate  a  tale  utilizzo.  L'Agenzia  del
          demanio, verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  per
          l'accoglimento  della  richiesta,   ne   comunica   l'esito
          all'ente interessato entro sessanta giorni dalla  ricezione
          della richiesta. In caso di esito positivo  si  procede  al
          trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del
          demanio. In caso  di  esito  negativo,  l'Agenzia  comunica
          all'ente interessato  i  motivi  ostativi  all'accoglimento
          della richiesta. Entro trenta  giorni  dalla  comunicazione
          del  motivato  provvedimento  di   rigetto,   l'ente   puo'
          presentare una  richiesta  di  riesame  del  provvedimento,
          unitamente ad elementi e  documenti  idonei  a  superare  i
          motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio. 
              3. Laddove le richieste  abbiano  ad  oggetto  immobili
          assegnati alle  amministrazioni  pubbliche,  l'Agenzia  del
          demanio interpella le amministrazioni interessate, al  fine
          di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni,
          la  conferma  della  permanenza  o  meno   delle   esigenze
          istituzionali e indicazioni in  ordine  alle  modalita'  di
          futuro utilizzo dell'immobile. Qualora  le  amministrazioni
          non confermino, entro tale  termine,  la  permanenza  delle
          esigenze istituzionali, l'Agenzia,  nei  successivi  trenta
          giorni, avvia con le altre amministrazioni la  verifica  in
          ordine alla possibilita' di inserire il bene nei  piani  di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis
          e  222-ter,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
          successive modificazioni. Qualora detta verifica dia  esito
          negativo e sia accertato  che  l'immobile  non  assolve  ad
          altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si  procede
          al trasferimento del bene con successivo provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia del demanio.  In  caso  di  conferma
          delle   esigenze   di   cui   al   comma   2    da    parte
          dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia  comunica  all'ente
          richiedente  i  motivi  ostativi   all'accoglimento   della
          richiesta. 
              4.  Qualora  per  il   medesimo   immobile   pervengano
          richieste di attribuzione  da  parte  di  piu'  livelli  di
          governo territoriale, il bene e' attribuito, in  forza  dei
          principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio,
          in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane  e
          subordinatamente alle province e alle regioni. In  caso  di
          beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti
          agli enti utilizzatori. 
              5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3  si  prevede
          che,  trascorsi  tre  anni   dal   trasferimento,   qualora
          all'esito di apposito monitoraggio effettuato  dall'Agenzia
          del demanio l'ente territoriale non  risulti  utilizzare  i
          beni trasferiti,  gli  stessi  rientrino  nella  proprieta'
          dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. 
              6.  I  beni  trasferiti,  con  tutte   le   pertinenze,
          accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio
          disponibile  delle  regioni  e  degli   enti   locali.   Il
          trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in
          cui i  beni  si  trovano,  con  contestuale  immissione  di
          ciascun  ente  territoriale,  a  decorrere  dalla  data  di
          sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del  bene
          di cui ai commi  2  e  3,  nel  possesso  giuridico  e  con
          subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e  passivi
          relativi al bene trasferito. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  le  risorse  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alle
          regioni e agli enti locali che acquisiscono  in  proprieta'
          beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono  ridotte  in
          misura  pari  alla   riduzione   delle   entrate   erariali
          conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non
          sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
          lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede
          al recupero da parte dell'Agenzia delle  entrate  a  valere
          sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non  sufficienti,
          mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
          parte dell'ente interessato. 
              8. Al fine di soddisfare le esigenze  allocative  delle
          amministrazioni statali, gli enti  territoriali  continuano
          ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro
          proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime. 
              9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              10.  Alle  risorse  nette  derivanti  a  ciascun   ente
          territoriale  dall'eventuale  alienazione  degli   immobili
          trasferiti  ai   sensi   del   presente   articolo   ovvero
          dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i
          medesimi  immobili  siano   conferiti   si   applicano   le
          disposizioni  dell'articolo  9,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
              11.   In   considerazione   dell'eccezionalita'   della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie di riduzione del debito pubblico,  al  fine  di
          contribuire alla stabilizzazione finanziaria  e  promuovere
          iniziative volte allo sviluppo economico  e  alla  coesione
          sociale, e' altresi' destinato al Fondo per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, con le modalita' di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.
          85,  il  10  per  cento  delle  risorse   nette   derivanti
          dall'alienazione  dell'originario  patrimonio   immobiliare
          disponibile  degli  enti  territoriali,   salvo   che   una
          percentuale uguale o maggiore non sia destinata  per  legge
          alla riduzione del debito del medesimo ente. Per  la  parte
          non destinata al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato,  resta  fermo  quanto   disposto   dal   comma   443
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              12. Le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili
          con quanto previsto dal presente articolo. 
              13. All'articolo 33, comma 8-ter, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il quinto periodo e' soppresso; 
              b)  al   sesto   periodo,   le   parole:   «,   nonche'
          l'attribuzione  agli  Enti  territoriali  delle  quote  dei
          fondi, nel rispetto della ripartizione e per  le  finalita'
          previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28  maggio
          2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui  all'articolo  5,
          comma  1,  lettera  e),  sopra  richiamato,  derivanti  dal
          conferimento   ai   predetti   fondi   immobiliari»    sono
          soppresse".