Art. 26 
 
Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo  3
                         aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'Allegato VIII alla Parte Seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  "ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA 
  Inquadramento generale 
  A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti  e
processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda. 
  B- I valori soglia riportati di seguito si  riferiscono  in  genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso  gestore
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima  voce  in  una
stessa installazione  o  in  una  stessa  localita',  si  sommano  le
capacita' di  tali  attivita'.  Per  le  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, tale calcolo si applica al livello  delle  attivita'  5.1  e
5.3, lettere a) e b). 
  C - Nell'ambito delle categorie di attivita'  di  cui  al  punto  4
(industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala
industriale  mediante  trasformazione  chimica  o   biologica   delle
sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
  D- In mancanza di specifici  indirizzi  interpretativi  emanati  ai
sensi dell'articolo 29-quinquies  e  di  linee  guida  interpretative
emanate  dalla   Commissione   Europea,   le   autorita'   competenti
valuteranno autonomamente: 
    a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte
nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati  B  e  C  alla
Parte Quarta; e 
    b)  l'interpretazione  del   termine   "scala   industriale"   in
riferimento  alle  attivita'  dell'industria  chimica  descritte  nel
presente Allegato. 
  Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13. 
  1. Attivita' energetiche 
  1.1. Combustione di combustibili in installazione con  una  potenza
termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 
  1.2. Raffinazione di petrolio e di gas 
  1.3. Produzione di coke 
  1.4. Gassificazione o liquefazione di: 
    a) carbone; 
    b) altri combustibili in installazioni con  una  potenza  termica
nominale totale pari o superiore a 20 MW. 
  1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione  e  altre
installazioni localizzate in mare su piattaforme  off-shore,  esclusi
quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del  Capo  II  del
Titolo IV alla Parte Terza) e le cui  emissioni  in  atmosfera  siano
esclusivamente  riferibili  ad  impianti  ed  attivita'   scarsamente
rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta. 
  2. Produzione e trasformazione dei metalli 
  2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici  compresi
i minerali solforati 
  2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5  Mg
all'ora 
  2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: 
    a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a
20 Mg di acciaio grezzo all'ora; 
    b) attivita' di forgiatura con magli la cui  energia  di  impatto
supera 50  kJ  per  maglio  e  allorche'  la  potenza  calorifica  e'
superiore a 20 MW; 
    c) applicazione di strati protettivi  di  metallo  fuso  con  una
capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora. 
  2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita'
di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 
  2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: 
    a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali,  nonche'
concentrati  o  materie  prime  secondarie  attraverso   procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici; 
    b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti  di
recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con  una
capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il  piombo  e  il
cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 
  2.6. Trattamento di  superficie  di  metalli  o  materie  plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate
al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³. 
  3. Industria dei prodotti minerali 
  3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio 
    a) Produzione di clinker  (cemento)  in  forni  rotativi  la  cui
capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno  oppure  altri  forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; 
    b) produzione di calce viva in  forni  aventi  una  capacita'  di
produzione di oltre 50 Mg al giorno; 
    c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita'
di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 
  3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto 
  3.3. Fabbricazione del vetro compresa la  produzione  di  fibre  di
vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 
  3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione  di  fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 
  3.5.  Fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante  cottura,  in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,  gres  o
porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno. 
  4. Industria chimica 
  4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: 
    a) idrocarburi semplici (lineari o anulari,  saturi  o  insaturi,
alifatici o aromatici); 
    b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri  e  miscele  di  esteri,  acetati,  eteri,
perossidi e resine epossidiche; 
    c) idrocarburi solforati; 
    d)  idrocarburi  azotati,  segnatamente  amine,  amidi,  composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; 
    e) idrocarburi fosforosi; 
    f) idrocarburi alogenati; 
    g) composti organometallici; 
    h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa); 
    i) gomme sintetiche; 
    l) sostanze coloranti e pigmenti; 
    m) tensioattivi e agenti di superficie. 
  4.2.  Fabbricazione  di   prodotti   chimici   inorganici,   e   in
particolare: 
    a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di  idrogeno,  fluoro  e
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di  zolfo,  ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; 
    b)  acidi,  quali  acido  cromico,   acido   fluoridrico,   acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum  e
acidi solforati; 
    c)  basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di  potassio,
idrossido di sodio; 
    d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,  carbonato
di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; 
    e) metalloidi, ossidi  metallici  o  altri  composti  inorganici,
quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 
  4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a  base  di  fosforo,  azoto  o
potassio (fertilizzanti semplici o composti) 
  4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi 
  4.5. Fabbricazione di prodotti  farmaceutici  compresi  i  prodotti
intermedi 
  4.6. Fabbricazione di esplosivi 
  5. Gestione dei rifiuti 
  5.1. Lo smaltimento  o  il  recupero  di  rifiuti  pericolosi,  con
capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una  o
piu' delle seguenti attivita': 
    a) trattamento biologico; 
    b) trattamento fisico-chimico; 
    c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre  attivita'  di
cui ai punti 5.1 e 5.2; 
    d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai
punti 5.1 e 5.2; 
    e) rigenerazione/recupero dei solventi; 
    f) rigenerazione/recupero di  sostanze  inorganiche  diverse  dai
metalli o dai composti metallici; 
    g) rigenerazione degli acidi o delle basi; 
    h) recupero dei  prodotti  che  servono  a  captare  le  sostanze
inquinanti; 
    i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; 
    j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; 
    k) lagunaggio. 
  5.2.  Smaltimento  o  recupero   dei   rifiuti   in   impianti   di
incenerimento dei  rifiuti  o  in  impianti  di  coincenerimento  dei
rifiuti: 
    a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore  a  3
Mg all'ora; 
    b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a  10  Mg
al giorno. 
  5.3. 
    a) Lo smaltimento  dei  rifiuti  non  pericolosi,  con  capacita'
superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad  una  o  piu'
delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo  1.1  dell'Allegato  5
alla Parte Terza: 
      1) trattamento biologico; 
      2) trattamento fisico-chimico; 
      3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o  al
coincenerimento; 
      4) trattamento di scorie e ceneri; 
      5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicoli
fuori uso e relativi componenti. 
    b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento,  di
rifiuti non pericolosi, con  una  capacita'  superiore  a  75  Mg  al
giorno, che comportano il  ricorso  ad  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle  acque  reflue
urbane, disciplinate al paragrafo  1.1  dell'Allegato  5  alla  Parte
Terza: 
      1) trattamento biologico; 
      2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o  al
coincenerimento; 
      3) trattamento di scorie e ceneri; 
      4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicoli
fuori uso e relativi componenti. 
  Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista  unicamente
nella digestione anaerobica,  la  soglia  di  capacita'  di  siffatta
attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno. 
  5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno  o
con una capacita' totale di  oltre  25000  Mg,  ad  esclusione  delle
discariche per i rifiuti inerti. 
  5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non  contemplati  al
punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai  punti  5.1,  5.2,
5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore  a  50  Mg,  eccetto  il
deposito temporaneo, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  sono
generati i rifiuti. 
  5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con  una  capacita'
totale superiore a 50 Mg. 
  6. Altre attivita' 
  6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: 
    a) pasta per carta  a  partire  dal  legno  o  da  altre  materie
fibrose; 
    b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20  Mg
al giorno; 
    c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno:  pannelli  a
fibre orientate (pannelli OSB), pannelli  truciolari  o  pannelli  di
fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 
  6.2.  Pretrattamento  (operazioni  di   lavaggio,   imbianchimento,
mercerizzazione) o tintura di fibre  tessili  o  di  tessili  la  cui
capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 
  6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento  superi
le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 
  6.4. 
    a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 Mg al giorno; 
    b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente  il
latte, trattamento e trasformazione, diversi  dal  semplice  imballo,
delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza  sia  non
trasformate destinate alla fabbricazione  di  prodotti  alimentari  o
mangimi da: 
      1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte)  con
una capacita' di produzione di prodotti finiti  di  oltre  75  Mg  al
giorno; 
      2) solo materie prime vegetali con una capacita' di  produzione
di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg  al  giorno  se
l'installazione e' in funzione per un  periodo  non  superiore  a  90
giorni consecutivi all'anno; 
      3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti  combinati
che separati, quando, detta "A" la  percentuale  (%)  in  peso  della
materia animale nei prodotti finiti, la capacita'  di  produzione  di
prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a; 
        - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure 
        - [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi 
  L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto. 
    c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con  un
quantitativo di latte ricevuto di oltre  200  Mg  al  giorno  (valore
medio su base annua). 
  6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o  di  residui  di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 
  6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: 
    a) con piu' di 40000 posti pollame; 
    b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o 
    c) con piu' di 750 posti scrofe. 
  6.7. Trattamento di  superficie  di  materie,  oggetti  o  prodotti
utilizzando  solventi  organici,  in  particolare   per   apprettare,
stampare,   spalmare,   sgrassare,   impermeabilizzare,    incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con  una  capacita'  di  consumo  di
solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno. 
  6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro)  o  grafite  per  uso
elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 
  6.9. Cattura di flussi di  CO2  provenienti  da  installazioni  che
rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in
conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 
  6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con  prodotti
chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³  al  giorno
eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura. 
  6.11. Attivita' di trattamento a  gestione  indipendente  di  acque
reflue  non  coperte  dalle  norme  di  recepimento  della  direttiva
91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione  in  cui  e'  svolta  una
delle attivita' di cui al presente Allegato." 
  2. L'Allegato IX alla  Parte  Seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  "ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA 
  Elenco   delle   autorizzazioni   ambientali    sostituite    dalla
autorizzazione integrata ambientale 
  1. Autorizzazione alle emissioni in  atmosfera,  fermi  restando  i
profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del
presente decreto). 
  2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV  della  Parte
Terza). 
  3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e  recupero
dei rifiuti (articoli 208 e 210) 
  4. Autorizzazione  allo  smaltimento  degli  apparecchi  contenenti
PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). 
  5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
99, articolo 9) 
  6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque
di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi
idrici  e  alle   modalita'   di   controllo   di   tali   condizioni
(decreto-legge 29 marzo 1995, n.  96,  convertito  con  modificazioni
nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).". 
  3. All'Allegato X alla Parte  Seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nella sezione "Aria" al punto 6 dopo la  parola:
"Polveri, sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  comprese  le  particelle
sottili" ed al punto 9 la parola:  "fitofarmaceutici"  e'  sostituita
dalla seguente: "fitosanitari". 
  4.All'Allegato X alla  Parte  Seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nella  sezione  "Acqua"  dopo  il  punto  12  e'
aggiunto il seguente: "13 sostanze prioritarie  di  cui  all'articolo
74, comma 2, lettera ff)". 
  5. All'Allegato XI alla Parte Seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il punto 12 e' sostituito dal seguente: 
    "12 Indicazioni dei documenti di  riferimento  sulle  BAT  (BREF)
gia'  pubblicati,  informazioni  diffuse   ai   sensi   dell'articolo
29-tedecies, comma 4, nonche'  altre  informazioni  pubblicate  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo  16,  paragrafo  2,  della
direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche". 
  6. Dopo l'Allegato XII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente: 
  "ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA 
  Linee  guida  sui  criteri  da   tenere   in   considerazione   per
l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis 
  Le  deroghe  di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma  9-bis,  sono
tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi  evidenti  da  un'analisi
costi-benefici  allegata  all'istanza  e  verificata   dall'autorita'
competente nel corso dell'istruttoria: 
    a) il raggiungimento di  limiti  corrispondenti  ai  BAT-AEL  non
garantisce  alcun   effetto   benefico   nello   specifico   contesto
ambientale,   se   confrontato   alle   prestazioni   garantite   con
l'autorizzazione in corso di definizione; 
    b) il raggiungimento di  limiti  corrispondenti  ai  BAT-AEL  non
garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con  l'autorizzazione
in  corso  di  definizione,  significativi  effetti  benefici   nello
specifico contesto ambientale, mentre  di  contro  richiede  notevoli
investimenti da parte del gestore; 
    c)  il  raggiungimento  di  limiti  corrispondenti   ai   BAT-AEL
permetterebbe di conseguire benefici effetti  ambientali  che,  nello
specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con
investimenti notevolmente minori finanziando azioni di  soggetti  non
sottoposti alla disciplina IPPC; 
    d) il particolare assetto impiantistico o i  vincoli  determinati
dalla  collocazione   geografica   dell'installazione   (prescrizioni
paesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazione
delle migliori tecniche  disponibili  di  riferimento  sproporzionato
rispetto a  quello  medio  richiesto  alle  altre  installazioni  del
settore; 
    e)  il  particolare  assetto  impiantistico  o  la   collocazione
geografica fanno si' che il raggiungimento di  limiti  corrispondenti
ai BAT-AEL non possa essere conseguito con  la  sola  implementazione
delle migliori tecniche disponibili di riferimento; 
    f) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi  per
il  raggiungimento  di   limiti   corrispondenti   ai   BAT-AEL   per
consentirgli di raggiungere il punto di pareggio  in  relazione  agli
investimenti  gia'  effettuati,  per  l'adeguamento   alle   migliori
tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso  di
rinnovo o riesame; 
    g) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi  per
il  raggiungimento  di   limiti   corrispondenti   ai   BAT-AEL   per
consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in  relazione
agli investimenti gia' effettuati, in considerazione  di  particolari
caratteristiche  tecniche  delle   installazioni   e   dei   processi
produttivi che rendono possibile l'applicazione di  talune  BAT  solo
attraverso il completo rifacimento delle unita' tecniche interessate,
e non solo delle parti oggetto delle BAT; 
    h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibile
l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo  rifacimento
delle unita' produttive; 
    i) l'installazione, o la parte di  installazione,  e'  utilizzata
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti  o
processi 
    j)  altri  casi  particolari  legati  ad  assetto  impiantistico,
contesto   ambientale   e   collocazione   geografica,   riconosciuti
dall'autorita' competente". 
 
          Note all'art. 26: 
              Il testo dell'allegato X alla Parte Seconda del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, cosi come modificato dal presente  decreto  cosi'
          recita: 
              "Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato  X  -  Elenco  indicativo   delle   principali
          sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener  conto  se
          pertinenti per stabilire i valori limite di emissione 
              In vigore dal 26 agosto 2010 
              Aria: 
              1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 
              2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 
              3. Monossido di carbonio. 
              4. Composti organici volatili. 
              5. Metalli e relativi composti. 
              6. Polveri, comprese le particelle sottili. 
              7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 
              8. Cloro e suoi composti. 
              9. Fluoro e suoi composti. 
              10. Arsenico e suoi composti. 
              11. Cianuri. 
              12.  Sostanze  e  preparati  di  cui  sono   comprovate
          proprieta' cancerogene, mutagene o tali da  poter  influire
          sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera. 
              13.       Policlorodibenzodiossina       (PCDD)       e
          policlorodibenzofurani (PCDF). 
              Acqua: 
              1. Composti organoalogenati e sostanze che possono  dar
          loro origine nell'ambiente idrico. 
              2. Composti organofosforici. 
              3. Composti organici dello stagno. 
              4.  Sostanze  e  preparati  di  cui   sono   comprovate
          proprieta' cancerogene, mutagene o tali da  poter  influire
          sulla riproduzione in ambiente idrico  o  con  il  concorso
          dello stesso. 
              5.  Idrocarburi  persistenti   e   sostanze   organiche
          tossiche persistenti e bioaccumulabili. 
              6. Cianuri. 
              7. Metalli e loro composti. 
              8. Arsenico e suoi composti. 
              9. Biocidi e prodotti fitosanitari. 
              10. Materie in sospensione. 
              11.  Sostanze  che  contribuiscono  all'eutrofizzazione
          (nitrati e fosfati, in particolare). 
              12. Sostanze che  esercitano  un'influenza  sfavorevole
          sul bilancio di ossigeno (misurabili  con  parametri  quali
          BOD, COD). 
              13. sostanze prioritarie di cui all'art. 74,  comma  2,
          lettera ff).". 
              Il  testo  dell'allegato  XI  alla  Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  citato  nelle
          note alle  premesse,  cosi  come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              "Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato XI -  Considerazioni  da  tenere  presenti  in
          generale o in  un  caso  particolare  nella  determinazione
          delle  migliori  tecniche   disponibili,   secondo   quanto
          definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto  conto
          dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione
          e del principio di precauzione e prevenzione. 
              In vigore dal 26 agosto 2010 
              1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 
              2. Impiego di sostanze meno pericolose. 
              3. Sviluppo di tecniche per il ricupero  e  il  riciclo
          delle  sostanze  emesse  e  usate  nel  processo,  e,   ove
          opportuno, dei rifiuti. 
              4. Processi, sistemi o  metodi  operativi  comparabili,
          sperimentati con successo su scala industriale. 
              5. Progressi  in  campo  tecnico  e  evoluzione,  delle
          conoscenze in campo scientifico. 
              6.  Natura,  effetti  e  volume  delle   emissioni   in
          questione. 
              7. Date di messa in funzione  degli  impianti  nuovi  o
          esistenti. 
              8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica
          disponibile. 
              9. Consumo e natura delle materie  prime  ivi  compresa
          l'acqua usata nel processo e efficienza energetica. 
              10. Necessita' di prevenire  o  di  ridurre  al  minimo
          l'impatto  globale  sull'ambiente  delle  emissioni  e  dei
          rischi. 
              11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di  ridurne
          le conseguenze per l'ambiente. 
              12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle  BAT
          (BREF)  gia'  pubblicati,  informazioni  diffuse  ai  sensi
          dell'art. 29-tedecies, comma 4, nonche' altre  informazioni
          pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da  organizzazioni
          internazionali pubbliche.".