Art. 26 Prestazioni con compenso a percentuale 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso e' di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresi' conto della durata dell'incarico, della sua complessita' e dell'impegno profuso.