Art. 26 Sospensione e revoca 1. Le deliberazioni del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorche' non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entita' dell'elargizione o all'ammontare del mutuo. 3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale e', altresi', revocata se, nel procedimento penale per il delitto di usura in cui e' parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato e' assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto. 5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25.
Note all'art. 26: - Si trascrive il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale: "Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".