Art. 26 
 
 
                        Sospensione e revoca 
 
  1. Le deliberazioni  del  Comitato  di  solidarieta'  antiracket  e
antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale
sono adottate, nelle ipotesi indicate all'articolo 16, comma 1, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all'articolo  14,  comma  9,  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle  disposizioni  di  cui  ai
seguenti commi. 
  2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima  della  sentenza
relativa al fatto che ha causato il danno  o  al  delitto  di  usura,
pronunciata anche  a  seguito  di  giudizio  abbreviato  o  ai  sensi
dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero  prima
dell'adozione del provvedimento  di  archiviazione,  il  Comitato  di
solidarieta'  antiracket  e  antiusura,   entro   30   giorni   dalla
comunicazione del deposito della sentenza, ancorche' non  definitiva,
o  dell'adozione  del  provvedimento  di  archiviazione,  procede  al
riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche  parziale,
della  deliberazione  precedentemente  assunta,  anche  con  riguardo
all'entita' dell'elargizione o all'ammontare del mutuo. 
  3. La concessione del mutuo  o  della  relativa  provvisionale  e',
altresi', revocata se, nel procedimento  penale  per  il  delitto  di
usura in cui e' parte offesa ed in relazione al quale ha proposto  la
domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per
le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale,  la
concessione del mutuo o della provvisionale e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento. 
  4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la  segreteria  della
Procura della Repubblica competente o la  cancelleria  del  tribunale
presso il quale  pende  il  procedimento  per  il  delitto  di  usura
comunicano  immediatamente  al  prefetto  i   fatti   rilevanti   per
l'adozione, da  parte  del  Comitato  di  solidarieta'  antiracket  e
antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o  di  revoca
della concessione del mutuo o della provvisionale.  La  deliberazione
del Comitato e' assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione del prefetto. 
  5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e
di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 25. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 444 del codice di
          procedura penale: 
              "Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".