Articolo 26 Emendamenti Il presente Accordo puo' essere emendato mediante accordo tra le Parti, in particolare ai fini di prevedere la realizzazione di prestazioni supplementari minori, che si rivelino complementari e di cui le Parti constatino l'utilita' e ne auspichino la realizzazione. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.