Art. 26 
 
                        Richiesta di rilascio 
 
  1. Il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del  NOS
per  una  persona  fisica  ha  inizio  con  la  ricezione,  da  parte
dell'autorita' competente al rilascio, della richiesta formulata  dal
soggetto pubblico o privato interessati. Tale richiesta contiene  una
puntuale indicazione dei motivi per i quali la persona ha  necessita'
di trattare informazioni classificate, del livello di  classifica  di
segretezza e di eventuali qualifiche di sicurezza da accordare. 
  2. La richiesta di cui al comma 1  e'  corredata  da  copia  di  un
documento di  identita'  in  corso  di  validita'  della  persona  da
abilitare che non appartenga ad una Amministrazione pubblica,  da  un
"foglio notizie", conforme al modello approvato dall'UCSe,  compilato
e sottoscritto dall'interessato nonche' da una dichiarazione  con  la
quale lo stesso, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  9,  comma  8,
della legge, attesta  di  essere  stato  informato  della  necessita'
dell'accertamento  e  di  aver  espresso   il   consenso   alla   sua
effettuazione.