Art. 26 Richiesta di rilascio 1. Il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS per una persona fisica ha inizio con la ricezione, da parte dell'autorita' competente al rilascio, della richiesta formulata dal soggetto pubblico o privato interessati. Tale richiesta contiene una puntuale indicazione dei motivi per i quali la persona ha necessita' di trattare informazioni classificate, del livello di classifica di segretezza e di eventuali qualifiche di sicurezza da accordare. 2. La richiesta di cui al comma 1 e' corredata da copia di un documento di identita' in corso di validita' della persona da abilitare che non appartenga ad una Amministrazione pubblica, da un "foglio notizie", conforme al modello approvato dall'UCSe, compilato e sottoscritto dall'interessato nonche' da una dichiarazione con la quale lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 8, della legge, attesta di essere stato informato della necessita' dell'accertamento e di aver espresso il consenso alla sua effettuazione.