Art. 26 
 
 
                 Tutela giurisdizionale e indennita' 
         spettanti ai soggetti incaricati della valutazione 
 
  1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare
un potere  di  risoluzione  o  esercitare  il  potere  di  ridurre  o
convertire le azioni, le altre  partecipazioni  e  gli  strumenti  di
capitale si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art.  25.
La valutazione e' parte integrante della decisione. 
  2. Non e' ammessa tutela  giurisdizionale  contro  la  valutazione,
finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti
al giudice amministrativo non e' ammessa tutela  autonoma  contro  la
valutazione, ma  essa  puo'  essere  oggetto  di  contestazione  solo
nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95. 
  3.  Alle  indennita'  spettanti  ai   soggetti   incaricati   della
valutazione ai sensi della presente Sezione  si  applica  l'art.  37,
commi 7 e 8.