Art. 26 Assegnazione di capacita' 1. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacita'. In particolare, egli assicura che la capacita' di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto europeo, osservando i criteri stabiliti dall'organismo di regolazione e riportati nel prospetto informativo della rete. 2. Il gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in grado di fornire, ad ogni soggetto interessato, informazioni sulla capacita' di infrastruttura assegnata per l'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario. 3. L'assegnazione della capacita' avviene sulla base dello schema di cui all'allegato III del presente decreto, di quanto previsto dal prospetto informativo della rete e delle eventuali misure stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare le consultazioni per la definizione del progetto di orario di servizio di cui all'articolo 28, comma 3, identifica, insieme con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi di trasporto internazionale, che vanno integrati nello stesso orario. Soltanto in caso di assoluta e comprovata necessita', il gestore dell'infrastruttura puo' apportare modifiche alle tracce orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto internazionale secondo la procedura di cui al comma 3. 5. Il gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste di tracce entro due mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse da parte delle imprese ferroviarie, dandone comunicazione tempestiva a queste ultime e all'organismo di regolazione. Il rigetto della richiesta deve essere motivato e comunicato all'organismo di regolazione. 6. Quando il rigetto della richiesta di capacita' e' motivato dalla insufficienza della stessa, la richiesta e' riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati. 7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a comunicare tempestivamente all'organismo di regolazione e alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante della qualita' delle linee e della capacita' utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari. Le imprese ferroviarie titolari di contratto di pubblico servizio ne danno a loro volta immediata comunicazione alle autorita' competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.
Note all'art. 26: Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse. Il Regolamento (CE) 1370/2007, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.